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tavolo, senza rischiaredi in-
correre in spiacevoli incon-
venienti?
surplusdiservizio
Aquestoproposito l’avvoca-
to Stefano Sbordoni spiega
cheidevicemobili,tipoiPad,
nonpossonoesserevietati.A
meno che non ci sia guada-
gno da parte dell’esercente
(in termini tecnici, diremmo
“intermediazione”)oaccesso
obbligato ai giochi on line.
In caso contrario nulla osta
all’utilizzoditalideviceall’in-
ternodel locale.
Ancheperchéoggi lepoten-
zialità di questi nuovi stru-
mentisonoveramentetantee
offronounsurplusdiservizio
cui i localidifficilmentepos-
sono rinunciare se vogliono
restare competitivi.
Ma allora come è stato pos-
sibile che laGdF abbia pro-
ceduto al sequestro degli
apparecchi?
«Perché, come purtroppo
spessoaccade-precisaSbor-
doni- c’è un però. E risiede
tuttonellaformulazionedella
normativa.Nellospecificonel
decretoBalduzzi(poiconver-
titonellaLegge189/2012)che
-all’articolo 7 comma 3 qua-
ter- è tagliatocon l’accettae
non coglie le variegate sfac-
cettature che caratterizzano
ilmondodel gioco.
Sfaccettature di cui, al con-
trario,AAMSeconcessionari
sonoben consapevoli (come
dimostra il fattoche insegui-
to al coinvolgimento diretto
dell’AAMS, il casodiGina la
Piadinaè statopoi inbrevis-
simo tempoarchiviato).Nella
sua formulazione originaria,
infatti, il dettato del decreto
miraalimitaresenzadifferen-
ziazionedisortatuttoilgioco
online(autorizzatoenon)per
unamalintesa volontà di tu-
telare i concessionari a terra.
Un intervento agamba tesa,
insomma, che non ha guar-
dato in faccianessuno, equi-
parando in questa sorta di
“proibizionismo”giocolegale
egiocoillegale.Nonbasta:se
ildecretoècosìottusamente
rigoroso per certi versi, per
altri è di manica fin troppo
larga. Perché, per esempio,
tacedeltuttosull’intermedia-
zione, che – invece- a mio
parere è dirimente. Infatti
esisteunadifferenza abissa-
le tra guadagnare o meno
suqualsiasiattivitàdigioco».
Però ildecretoBalduzzi,con
tutti i suoi paradossi, è invi-
gore. Equindi?
Quindi se le forze dell’ordi-
neoperativesulterritorioper
eccesso di zelo scelgono di
seguire alla lettera il dl Bal-
duzzi, un episodio simile a
quello di “Gina la Piadina”
potrebbe ripetersi. Magari
per concludersi poi, ancora
unavolta,conl’archiviazione.
L’ideale sarebbe che Polizia,
Carabinieri e Gdf agiscano
con un pizzico di elasticità,
distinguendo caso per caso
e senza accanirsi con chi l’i-
Pad lo propone senza spe-
rare in un’intermediazione
alcuna. Non ci resta quindi
che sperareche làdove il le-
gislatorenonhaoperatocon
il necessario grano salis, lo
facciano le forzedell’ordine.
Andando a supplire con
una prassi intelligente, una
teoria (quella del decreto
Balduzzi, per essere chia-
ri) carente e lacunosa.
M
aprile 2014
mixer
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Riflessioni
ilquesitodell’avvocato
«Nel caso specifico di “Gina la piadina”- suggerisce
l’avvocato- ci si dovrebbe proprio chiedere come
mai i controlli si siano focalizzati proprio su questo
locale. Si era forse avuta notizia di reato? Non
credo vista la tempestiva e fulminea archiviazione.
Eppure capire chi o cosa abbia innescato
l’ispezione, spiegherebbe tante cose…».
La legge
Art 7dl balduzzi 3-quater, poi convertito
nella legge 189/2012
Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di
offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata lamessa a disposizione presso qualsiasi
pubblico esercizio di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano
ai clienti di giocare sulle piattaforme di giocomesse a disposizione dai concessionari
on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di
qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
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