Table of Contents Table of Contents
Previous Page  87 / 114 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 87 / 114 Next Page
Page Background

SETTEMBRE 2016 /

Mixer

87

periore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola

ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché

nel corso di studi siano previste materie attinenti al

commercio, alla preparazione o alla somministrazione

degli alimenti.

I suddetti requisiti, col recepimento della Direttiva

Bolkestein sulla liberalizzazione delle attività econo-

miche avvenuto nel D.Lgs. 147/2012, non sono più

richiesti per lesomministrazioni effettuatenei confronti

di una “cerchia determinata di soggetti”, come già

indicato nella Risoluzione MISE 8562/2013.

La Risoluzione MISE 34168/2016

Con la Risoluzione 34168, aderendo a quanto detto

nellaRis. 8562/2013, ilMiseconferma il significatodella

locuzione “cerchia determinata di soggetti”, da inten-

dersi quali soggetti frequentanti spazi in cui l’accesso

è consentito solo:

• previo pagamento di un biglietto;

ovvero

• è riservato solo ad alcuni fruitori, e la somministra-

zione diventa pertanto “accessoria” ad altre attività

principali.

Perciò, esemplificando, decade l’obbligodel possesso

dei titoli professionali per le somministrazioni svolte:

• in esercizi annessi agli alberghi, pensioni, o altri com-

plessi ricettivi limitatamente alle prestazioni rese agli

alloggiati;

• inmenseaziendali ospazi annessi ai circoli cooperativi

ed Enti assistenziali;

• direttamentea favoredei propri dipendenti, daparte

di Enti Pubblici;

• nelle scuole, Ospedali, comunità religiose, stabili-

menti militari;

• nei mezzi di trasporto pubblico.

L’Obbligo invece permane per le somministrazioni

svolte:

• al domicilio del consumatore (catering, ecc);

• in esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade

o site in stazioni ferroviarie, aeroportuali etc;

• in esercizi di intrattenimento e svago (discoteche,

teatri, cinema, ecc).

Da quanto precede, quindi, la somministrazione di

alimenti accessoria all’attività di videolottery, obbli-

ga al rispetto dei requisiti professionali ex art. 71

comma 6) D.Lgs. 59/2010, perché l’accesso è in-

differenziato e senza pagamento di biglietto

o altro “titolo di ingresso”, “tessera soci”.

M