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MARZO 2017 /

Mixer

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cartella o dell’accertamento esecutivo o dell’avviso

di addebito. In tal caso quindi la rateizzazione del

debito sarà ancora possibile, pur venendo meno la

rottamazione.

VANTAGGI

Unavoltaaccettatalarottamazione,Equitalianonpotrà:

• avviare procedure esecutive;

• iscrivere nuove ipoteche, fermi amministrativi

• procedere con azioni di recupero coattivo già avvia-

te (almeno che non ci sia stato il primo incanto con

esito positivo, o non sia stata presentata istanza di

assegnazioneononsia statoemessoprovvedimento

di assegnazione dei crediti pignorati. Per cui se alla

data della domanda il terzo pignorato ha già iniziato

a fare i versamenti o è stata presentata istanza di

assegnazione al giudice, la procedura esecutiva non

verrà sospesa).

CASI PARTICOLARI

• Chi ha presentato istanza di rottamazione e vuole

integrarla con gli importi affidati a Equitalia nel

2016, può farlo purché presenti entro il 31 marzo

2017, una nuova dichiarazione utilizzando il modulo

“DA1” ed indicando i nuovi carichi che intende

definire;

• chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque

richiedere la definizione agevolata purché dichiari

di rinunciare ad eventuali contenziosi relativi a car-

telle e avvisi interessati dalla definizione agevolata;

• chi ha già un piano di rateizzazione in corso, può

comunque aderire, ma deve pagare, relativamente

ai piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016,

le rate con scadenza fino al 31 dicembre 2016;

• una volta presentata l’istanza di adesione, ove si

voglia rinunciare, bisognerà presentare istanza di

revoca solo entro il 31marzo. Decorso tale termine

non si potrà più rinunciare;

• in caso di definizione parziale delle pendenze og-

getto di dilazione precedente, è necessario che

il debitore vada in Equitalia a farsi riaggiornare

gli importi dovuti per le singole rate, al netto di

quanto rottamato;

• con la rottamazione si paga l’aggio solo sulle somme

a titolo di capitale ed interessi e non sulle sanzioni;

• con la rottamazione di una pluralità di cari-

chi presenti in una stessa cartella per la quale

è in corso il recupero coattivo, le spese proce-

durali saranno imputate ai singoli carichi

in proporzione al rispettivo ammontare.

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