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a base di cereali contenenti glutine contiene soia e sedano GIUGNO 2018 / Mixer 19 in caso di indicazioni con modalità difformi da quelle previste nella normativa, anche se vi è la possibilità di ridurre la sanzione pecuniaria fino ad un terzo per le microimprese. Data la complessità della materia, invitiamo le imprese a rivolgersi alle Associazioni Territoriali di riferimento e, in ogni caso, consultare il sito www.fipe.it (sezione temi: Igiene e sicurezza) per rimanere aggiornati sul corretto adempimento di una normativa che può costituire un’occasione di crescitaprofessionaledelleimpresechevogliono fare dell’affidabilità il proprio segno distintivo. deve essere fornita al consumatore a seconda che l’o- peratoreeffettui lavenditaoppure lasomministrazione di prodotti alimentari. Nel primo caso, oltre a rendere note le indicazioni specificamente previste dall’art. 19 co. 2 del D.Lgs 321/17 – per altro già presenti ex D.Lgs 109/92 – è necessario specificare, per ogni singolo prodotto, anche la presenza degli allergeni indi- viduati dall’Allegato II del Reg. prima citato. A tale obbligo deve aggiungersi quello dell’indicazione dell’eventualeutilizzodiprodotti congelati , fatti salvi, ovviamente, i casi di deroga previsti nell’Allegato VI del suindicato Regolamento europeo. Diversamente, nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande occorre segnalare, con chiarez- za in apposita documentazione scritta, la presenza di allergeni per ogni singola portata elencata nel menu. Anche in questo caso, è altresì necessario, fatti salvi i casi di deroga citati nella normativa europea, indicare l’utilizzo di prodotti congelati. In questi anni la Fipe ha supportato le imprese asso- ciatepreparandoleaquesta scadenza. Inparticolare, è statamessaadisposizioneuna specificapiattaforma in grado di garantire il rispetto degli obblighi informativi imposti dalla nuova normativa. D’altro canto, le sanzioni previste dal nuovo Decreto Legislativo possono essere anche molto alte. Infat- ti, si va da 3.000 a 24.000 euro in caso di omessa indicazione degli allergeni e da 1.000 a 8.000 euro

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