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LUGLIO/AGOSTO 2018 / Mixer 81 PERDITA DEI BENEFICI Per l’Ente donatario, l’utilizzo dei beni per fini diversi, ricondurrà gli stessi nell’esercizio di un’attività com- merciale, con i conseguenti risvolti di tassazione ai fini Iva, Irpef e Irap. BENEFICI TARI Alcuni Comuni agevolano con sconti sulla Tassa rifiuti, gli operatori che mettono in atto la cessione gratuita di prodotti alimentari per fini di utilità sociale. Consigliamo pertanto di verificare presso l’Ufficio Tri- buti del proprio Comune la possibile fruizione dell’a- gevolazione. NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018 La Leggedi Bilanciodel 2018ha confermato l’impianto della legge del 2016 in parola e in sintesi ha riordinato il regime fiscale agevolato delle cessioni gratuite di merci riformulandone l’art. 16. Nella sostanza ora l’intera disciplina fiscale delle ces- sioni gratuitedimerci è trasfusanell’attualeart.16della L. n. 166/2016. Successivamente ha esteso le agevolazioni anche ad altri beni che saranno oggetto di un prossimo Decreto. ciascun mese (entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni). La comunicazione non è necessaria per i beni: • facilmente deperibili; ovvero • che non superino 15.000 euro per ogni singola cessione (sulla basedell’ultimoprezzodi vendita); c) il soggetto donatario (es. Onlus) deve rilasciare al donatore, entro la finedelmesesuccessivoaciascun trimestre, un’apposita dichiarazione (trimestrale), contenente gli estremi dei documenti di trasporto relativi alle cessioni ricevute, nonché l’impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali. La comunicazione deve contenere l’indicazione della data; ora; luogo di inizio e destinazione del trasporto; ammontare dei beni donati. Per la Società cedente (Bar, ristorante, etc.) la cessione di beni: • non genererà ricavo tassabile ferma restando la de- duzione dei costi sostenuti; e similmente • ai fini Iva lecessioni si considererannoesenti coldiritto alla detrazione dell’Iva versata all’atto dell’acquisto degli stessi beni. POS non istituito: nessuna sanzione a parere del Consiglio di Stato A i sensi del D.L.179/2012 chi vende prodotti o presta servizi deve possedere strumenti (es. Pos) per con- sentire il pagamento “tracciato” a mezzo di carte di credito/debito. La norma non ha previsto sanzioni in caso di mancato adegua- mento degli operatori. A tal fine, il Ministero delle Finanze ha cercato di porre rimedio con in un regolamento che introduce sanzioni fino a 30 euro per i commercianti che non accetta- no i pagamenti con carte, facendo riferimento all’art. 693 del Codice Penale. Il 1 giugno 2018, il Consiglio di Stato, in un parere, ha negato tale riferimento di legge e, di conseguenza, la sanzione. Nella pratica quindi, non ci sono sanzioni in caso in cui un ope- ratore economico (bar, ristorante, etc) non abbia ancora installato il Pos o non accetti il pagamento con carta.

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