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SETTEMBRE 2018 / Mixer 81 CORRETTIVI PER LA CRISI Per i correttivi legati alla “crisi” la circolare rimanda alla Prassi degli anni scorsi, atteso che tali correttivi presentano una struttura simile a quella prevista per i periodi di imposta precedenti. REGIME PREMIALE Con riferimento al regime premiale (articolo 10 Dl 201/2011) la Circolare conferma che i soggetti che comunicheranno regolarmente i dati rilevanti per lo Studio di Settore e che saranno congrui e coerenti con gli indicatori dello stesso, potranno accedere ai benefici quali: • preclusione da accertamenti analitico-presuntivi; • determinazionesinteticadelreddito,acondizioneche il reddito accertabile ecceda di 1/3 quello dichiarato; • riduzione di un anno del termine di decadenza per l’attività di accertamento. COMUNICAZIONI ANOMALIE DEL TRIENNIO 2014-2016 La circolare analizza le comunicazioni di anomalie nei dati degli studi di settore relative al triennio 2014-2016 e finalizzate ad invitare i contribuenti a correggere spontaneamente, mediante ravvedimento, errori od omissioni contenuti nella dichiarazione dei redditi. Le principali anomalie segnalate riguardano, ad es. in- coerenzecon lagesionedelmagazzinootra rimanenze finali ed iniziali; incoerenze relative a beni strumentali; incongruenze sul costo del venduto; incoerenze tra costi di gestione sui ricavi o compensi; altre legate ai soci, al lavoro da essi prestato, etc. MODIFICHE ALLA MODULISTICA La circolare commenta l’introduzione di un apposito quadro “Z” per la raccolta di informazioni utili per le futuri attività di analisi correlate agli indici ISA che saranno utilizzati dall’esercizio 2018 in poi al posto degli Studi di settore. CONSIDERAZIONI Anche per quest’anno i contribuenti dovranno fare i conti con gli Studi di settore, strumento da molti con- siderato superato e inefficace per la determinazione del reddito e spesso considerato come strumento di accertamento. Consigliamo ai contribuenti di tenere sempre inmodoordinatounagestionecontabile“ocu- lata”dellerimanenzedatochesono l’elementocentrale di ogni verifica fiscale come anche confermato dalla lettura della circolare 14 in commento. tutte le imprese in semplificata dovranno determi- nare in via extracontabile le rimanenze applicando i criteri ordinari del Tuir. Si aggiunge che per i contribuenti esercenti attività d’impresa in regimedi contabilità semplificata (esclu- si quelli che rientrano nel regime “del registrato” ex co.5 art. 18 del Dpr 600/1973) ai risultati derivanti dall’applicazione degli Studi si applicano i seguenti correttivi: • strutturale di “cassa”; • di “cassa” relativo alle vendite verso soggetti Iva (comprese quelle con applicazione del rever- se charge e quelle nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni); • di “cassa” relativoallevenditenei confronti dellePA; • settoriali di “cassa” che tiene conto dei tempi di pagamento di settore; • territoriali di “cassa” che tiene conto delle variabili territoriali (es grado di modernizzazione del com- mercio; copertura dei servizi di prossimità etc). Ciascuno di questi correttivi può comportare va- riazioni dei ricavi stimati dallo studio di settore, in relazione sia al ricavo puntuale che al ricavo minimo.

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