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24 Mixer / NOVEMBRE 2018 PUBBLICO ESERCIZIO Normative Possibili rimborsi per le imprese B uona notizia per le imprese. LaRisoluzione n. 2/DF del Ministero dell’Economia e Finanza del 14 maggio 2018 ha chiarito, una volta per tutte, chedevonoconsiderarsi illegittime tutte le delibere comunali approvative o confermative degli aumenti dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP-DPA) emesse in data successiva al 26 giugno 2012 . Tale data, infatti, segna l’entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012, con il quale è stata espressamente abrogata la norma che attribuiva ai Comuni il potere di disporre gli aumenti tariffari (art. 11, comma10, L. n. 449/1997). L’abrogazio- nedellanormaavevaperòcausatodubbi interpretativi circa lasopravvivenzadellemaggiorazioni adottatedai Comuni per gli anni successivi al 2012, con pronunce giurisprudenziali fra loro contrastanti. I DUBBI INTERPRETATIVI Il legislatore nel 2015 aveva provato a dirimere l’arca- no interpretativo, seppur con scarso successo: l’art. 1, comma 731, della legge n. 208/2015 statuisce che l’intervento abrogante di cui al D.L. n. 83 del 2012 “ non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore [dello stesso D.L.]”. Difattol’introduzioneditaledisposizionealimentòancor più il dibattito interpretativo. Sulla base della stessa, infatti, molti Comuni continuavano a sostenere la legit- timità delle delibere successive al 26 giugno 2012 con lequali si provvedeva a confermaregli aumenti disposti ILLEGITTIMI GLI AUMENTI DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ di Giulia Rebecca Giuliani, Area Legale Legislativa e Tributaria FIPE con precedenti delibere (approvate, queste sì, in data antecedente all’intervento abrogante di cui sopra). LA RISOLUZIONE Tuttavia, dapprima la Corte Costituzionale, con Sen- tenza n. 15 del 2018, e, poi, il Ministero, con la già citata Risoluzione, hanno del tutto sbarrato l’accesso a siffattavia interpretativa.Infatti entrambi hannoade- ritoall’orientamento interpretativodi segnoopposto: le delibere poste in essere dopo il 26 giugno 2012 con le quali il comune dispone la proroga anche ta- cita di precedenti maggiorazioni di imposta devono considerarsi illegittime , essendo venutameno, in tale data, la norma legittimante il potere per i Comuni di disporre gli aumenti. In altri termini, dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012, tutti gli atti di proroga, anche tacita, delle maggiorazioni devono ritenersi illegittimi, non potendo essere prorogata una maggiorazione non più esistente, poiché contra legem . E ciò in quanto, come sostenuto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6201 del 2014, richiamata dalla Consulta, “ anche il potere di conferma, tacita o esplicita, inquantoespressionedi poteredeliberativo, de [ve] tener conto della legislazione vigente”. L’attenzione ora si sposta sui rimborsi. Per i ver- samenti illegittimi possono essere presentate apposite istanze da indirizzare al Comune en- tro il termine perentorio di cinque anni dal gior- no del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
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