MX_311
80 Mixer / NOVEMBRE 2018 LA PROFESSIONE Il Commercialista I n sede di accertamento e verifica fiscale sono sempre più frequenti i casi di estensioni di ac- certamenti anche ai conti correnti di terzi, da intendere in senso lato come familiari o socie- tà, soprattutto se a ristretta base sociale, riferite al soggetto accertato. È dibattuto se l’onere della prova dei movimenti finanziari incombe al Fisco o al contribuente. Il punto sugli accertamenti bancari IL FATTO Recentemente la Cassazione con la sentenza 22089/2018 è intervenuta in merito ad un controllo su un soggetto al quale venivano contestati maggiori ricavi ai fini Iva, Irap e Irpef, dopo il rinvenimento di documentazione extracontabile oltre alla verifica delle movimentazioni bancarie sul conto cointesta- to con la coniuge e al conto intestato ai genitori, sul quale aveva delega ad operare. In tale sentenza la Cassazione ha ribadito il concetto per il quale è onere del contribuente dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili e deve quindi dare una prova non generica ma specifica, con indica- zione della riferibilità di ogni versamento bancario. Questo anche nell’ipotesi di rapporti finanziari rife- riti a terzi, soprattutto tra congiunti. Difatti basta il vincolo familiare per suffragare l’attribuzione delle operazioni rilevate dalla documentazione all’attività del contribuente sottoposto a verifica. IN DOTTRINA E PRASSI Dello stesso avviso è la Guardia di Finanza che nel- la sua Circolare 1_2018 autorizza i verificatori ad estendere l’attività ispettiva ad altri soggetti colle- gati al verificato ove emerga che le movimentazioni finanziarie su conti cointestati sono riconducibili al di Walter Pugliese Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria. Studio Walter Pugliese tel. 02/36755000 fax 02/83428751 info@studiowpugliese.it DAL “GRANDE FRATELLO” ALLA “GRANDE FAMIGLIA”
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTg0NzE=