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NOVEMBRE 2018 / Mixer 81 periodicitàmensile/annuale, entro il mese successivo all’apertura/cessazione del rapporto finanziario o entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Archivio dei rapporti finanziari una serie di informazioni tra cui; – dati del rapporto; – saldo al 1/1 e al 31/12 di ogni anno; – importi delle movimentazioni per ogni tipologia di rapporto; – giacenza media annua dei rapporti di deposito e di conto corrente bancari. Tutte queste informazioni servono per le analisi sul rischio di evasione e per procedere con la selezione dei soggetti da sottoporre a verifica. CONSIDERAZIONI Il modello del Grande Fratello del Fisco è sempre più affinato anche grazie alla mole di dati e informazioni che riesce a gestire. In sede di preparazione della verifica, gli accertatori controllano le posizioni da accertare con l’estensio- ne anche ai terzi collegati. Difatti è una procedura ormai quasi automatica che non richiede particolari autorizzazioni da parte di organi superiori. Consigliamo di evitare commistioni tra i vari soggetti economici per evitaredi averepochechancesdi difesa delle proprie posizioni (es. conti dedicati, indi- cazioni di causali precise e non generiche ecc.). contribuente sottoposto a controllo, sussistendone i presupposti “anche in termini di redditività” della verifica stessa. Argomentando, la Circolare della GdF distingue tra: – rapporti cointestati o con delega ad operare , nel qual caso anche il contitolare del rapporto (oltre al verificato) può essere interpellato. Si aggiun- ge che è onere del contribuente fornire la prova della provenienza e natura dei fondi, ovvero che le movimentazioni contestate si riferiscono esclu- sivamente all’altro cointestatario (confermato da Cassazione sent. 18125/2015) e che non basta una prova genericama è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni movimentazione alle operazioni ovvero della sua estraneità (Cass. 14556/2018; 4829/2015). – rapporti ed operazioni intestati a terzi e senza delega ad operare : in tal caso compete all’Am- ministrazione Finanziaria l’onere della prova sulla origine e motivazione delle operazioni contestate, come confermato dalla Cassazione nelle sentenze 428/2015 e 19213/2007. IL DECRETO SALVA ITALIA E LE PROCEDURE “ANTIEVASIONE” È utile ricordare che il Fisco ha a disposizione tutte le informazioni “finanziarie”di ogni soggetto. Il Decreto Salva Italia (D.L. 201/2011) obbliga le Banche, Poste, Operatori Finanziari in genere, a comunicare con
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