MX_312

DICEMBRE/GENNAIO 2019 / Mixer 121 Ove la compensazione non si perfezioni, lo scarto viene co- municato indicandone la motivazione e il pagamento si dà per non eseguito (potranno esserci le sanzioni per tardivo versamento). CONSIGLI PRATICI Ricordando che la compensazione dei crediti deve avvenire obbligatoriamente a mezzo Entratel o Fisconline, dato che non si possono usare utilizzati i servizi di “home banking” e di “remote banking”messi a disposizione dalle banche, dalle Poste e altri soggetti, consigliamo di: • non effettuare compensazioni a ridosso del termine di sca- denza, specie se ricorrono i profili di rischio su citati; • utilizzare eventuali crediti in compensazione con il paga- mento di tributi che possano essere ravvedibili (quindi, ad es. no contributi previdenziali!); • nel caso di crediti inferiori al debito totale da pagare, utiliz- zare due modelli F24, di cui uno “ a zero ” e uno con saldo a debito; • prestareattenzioneall’utilizzodi crediti nei casi di definizioni che comportino, per la loro validità, il pagamento delle somme dovute entro un termine inferiore ai 30 giorni (es: accertamento con adesione). Inchiusura, ricordiamocheancheove lacompensazioneècor- rettamenteperfezionata, restasempre impregiudicato il successivopoteredi controllosul creditocompensato. • ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o presso altri Enti Pubblici, relativi ai soggetti indicati nel modello F24; • ad analoghe compensazioni operate in precedenza; • al pagamento di debiti iscritti a ruolo, ricordando che il DL 78/2010 preclude la compensazione orizzontale a tutti i soggetti passivi IVA che hanno debiti iscritti a ruolo (o da accertamenti esecutivi) per imposteerariali (es. IRPEF, IRES, IVA) e relativi interessi ed accessori, di importo superiore a 1.500 euro e per i quali sia scaduto il termine di pagamento. La compensazione potrà essere bloccata se risultano prece- denti fiscali o penali, su illeciti tributari specie se riguardanti l’indebita compensazione. Non fannoscattare il divieto inparola, ancorché iscritti a ruolo: • i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata); • i premi INAIL; • i tributi locali (IMU, TARES); • le agevolazioni erogate a qualsiasi titolo sotto forma di credito di imposta; • le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada). LA PROCEDURA DI SOSPENSIONE La sospensione del mod. F24, che non può protrarsi per più di 30giorni e avviene comunqueper il suo intero ammontare, viene comunicata al soggetto che ha presentato il model- lo F24 (contribuente o intermediario), il quale può produrre informazioni utili a difesa del suo comportamento ovvero può anche decidere di annullare il modello F24 mediante l’apposita procedura telematica.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg0NzE=