MX_312
16 Mixer / DICEMBRE/GENNAIO 2019 PUBBLICO ESERCIZIO Lavoro Continuavano a chiamarlo “Dignità” P arafrasando un celebre film di “spaghetti we- stern”diventatocult nellacinematografia italiana e non solo, si potrebbedire che “…Continuavano a chiamarlo Dignità”. Con questo nome, come è noto, il Governo ha varato un decreto in estate (che fretta c’era, maledetta… estate?), poi convertito in legge che ha trovato subito la contrarietà di tutte le forze imprenditoriali e anche di FIPE. Abenguardare, di tuttosi è tenutocontonel vararequeste norme, tranne che della dignità del lavoro. Senza voler scomodare la Costituzione Italiana, a torto a o a ragione sempre strattonata da una parte e dall’altra, il termine “dignità” questa volta non tiene conto di quella dei lavo- ratori e tantomeno di quella dell’impresa. Proviamo a spiegarne il perché. NUOVE RIGIDITÀ Il nuovo provvedimento è intervenuto inmaniera pesante sulle misure riguardanti il mercato del lavoro ed in parti- colare sul contratto a tempo determinato, sul contratto di somministrazione e sui nuovi voucher. Il lavoro a tempo determinato sconta il pregiudizio di es- sereconsiderato“cattiva”occupazione,dimenticandoche molte attività sono caratterizzate da fisiologici picchi di incremento, che non possono essere diversamente ge- stiti e che in ogni caso non si risolverebbero in contratti a tempo indeterminato, come una lettura fuorviante e fatta a tavolino farebbe pensare. Per questa tipologia di assunzione sono state inserite una serie di rigidità. Per quanto riguarda la durata, mentre prima si poteva arrivare adunaduratamassimadi 36mesi, adesso i contratti possono esseremassimo di 24mesi. Ma se il contratto dura più di 12 mesi debbono essere date le DUBBI E PERPLESSITÀ SUGLI EFFETTI DEL DECRETO GOVERNATIVO di Silvio Moretti, Direttore relazioni sindacali Fipe motivazioni per le quali si continua a far ricorso al contratto a tempo determinato: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; b) esigenze sostitutive di altri lavoratori; c) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. Il superamento del limite dei 24 mesi, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, comporta la tra- sformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento. RINNOVI E PROROGHE Infine Il decreto-legge interviene anche in materia rinnovi e proroghe. I rinnovi possonoessereeffettuati solo inpresenza delle causali indicate in precedenza e analogamente per le proroghe (al massimo quattro prima erano cinque) quando il contratto a tempo determinato, pur essendo di durata in- feriore ai 12 mesi ma la cui proroga fa terminare il rapporto oltre i 12 mesi complessivi. L’aver introdotto queste forti limitazioni non tiene conto dell’importanza che per certi settori, come quello del turi- smo in generale e dei pubblici esercizi in particolare, riveste il contratto a termine e tutte le altre forme di lavoro flessibile in ragione della particolarità del settore che vive momenti di intesificazione dell’attività nel corso dell’anno. Aver riproposto la “causale” da inserire nei contratti a tempo determinato riporta la disciplina dei contratti a termine al passato. EFFETTI PARADOSSALI Se l’obiettivo, più volte sbandierato, era quello di tutelare i giovani dal precariato, ci troviamo invece di fronte al para- dosso che si rischia di crearne di nuovo. Le imprese, infatti, di fronte adun climadi incertezza interpretativa, cheneppure le
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTg0NzE=