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MAGGIO 2019 / Mixer 21 svolta all’interno di una dimora privata, in quanto era- no state riscontrate alcune irregolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio. Il Collegio ha respinto i motivi di gravame con i quali parte ricorrente sosteneva che, nell’attualevuoto legislativo, l’eserciziodi tale tipologia di ristorazione sarebbe stata sostanzialmente “libera” e non assoggettabile ad alcuna previsione normativa. Il Tar, di converso, ha statuito che “ non essendo in vigorealcunaspecialedisciplinaderogatoria, all’attività in commento, avente essenzialmente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande […], per di più non occasionale […], non può che applicarsi l’ordinaria normativa regolante appunto tali somministrazioni, […] indipendentemente dalla circostanza che ciò av- venga nel domicilio [del cuoco]” (cfr. TAR Campania n. 3883/2018). La pronuncia in commento, per altro, conferma – anzi, avvalora – quanto graniticamente affermato sul punto dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo cui l’attività di Home Restaurant non può che esser quali- ficataquale“ attivitàeconomicadi somministrazionedi alimenti e bevande, [che] può essere esercitata previo possesso dei requisiti di onorabilità nonché professio- nali ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e previa presentazione […] di una SCIA, qualora si svolga in zone non tutelate, o previa richiesta di un’autorizzazione, ove trattasi di attività svolta in zone tutelate ” ( ex multis , Risoluzione Mise n. 493338/2017). Dunque: • anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentanocomunque locali attrezzati aperti alla clientela; • sebbene i clienti vengano trattati come “ospiti per- sonali”, la fornitura di dette prestazioni comporta il pagamento di un corrispettivo e, quindi, anche se eseguita con modalità innovative, l’attività in com- mento rientra tra le attività economiche in senso proprio, rappresentata dalla fornitura del servizio di somministrazione di alimenti e bevande in cambio del pagamento di un prezzo. È evidente che sulla pronuncia in commento e sul descritto orientamento ministeriale pesino la neces- sità di garantire la pubblica sicurezza, combattere l’evasione fiscale, salvaguardare la salute pubblica e la sicurezza alimentare, nonché mantenere la parità di trattamento fra i diversi modelli imprenditoriali della medesima attività. Sarà dunque onere degli organi preposti ai con- trolli verificare l’ottemperanza alle prescrizioni che la normativa impone a carico dei soggetti che effettuano attività economica di somministrazio- ne di alimenti e bevande, anche quando la stessa venga esercitata in dimora privata.

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