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MAGGIO 2019 / Mixer 95 NELLA PRATICA L’ intermediario finanziario se accerta il superamento della soglia dei 10 mila euro, deve comunicare singo- larmente le operazioni di importo pari o superiore ai 1.000 euro. Le informazioni da comunicare sono: a) i dati identificativi della comunicazione, portante le informazioni sulla comunicazione e il segnalante; b) gli elementi informativi sulleoperazioni, sui soggetti, sui rapporti, e in particolare: la data, l’importo e la causale dell’operazione; la filiale o il punto operativo in cui è stata disposta; il numero del rapporto conti- nuativo movimentato; i dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo. SANZIONI Poiché lesanzioni sonomoltoelevate,da5.000a50.000 euro, ci si aspettaun’applicazionerigidadellanormativa da parte degli operatori. CONSIGLI PRATICI In tema di monitoraggio del contante, segnaliamo alcuni casi pratici in ossequio alle indicazioni dell’UIF. È possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 3.000 euro? Sì, perché non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi. A fronte della richiesta di una somma superiore al limite di legge è possibile pagare parte in contanti e parte in assegno? Sì, è possibile purché il trasferimento in contanti sia inferioreallasogliadei 3.000euro, oltre laqualeèobbli- gatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. A fronte di una fattura unica per la vendita di un bene il cui importo è superiore al limite dei 3.000 euro è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra? Sì, è possibile purché il trasferimento in contanti sia inferioreallasogliadei 3.000euro, oltre laqualeèobbli- gatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. È possibile pagare una fattura d’importo comples- sivo pari o superiore a 3.000 euro, mediante l’emis- sione di più assegni bancari, ciascuno d’importo inferiore al limite di legge? Si, è possibile in quanto non configura l’ipotesi del cumulo e, pertanto, non dà luogo a violazione. In altri termini il pagamentodi una fatturad’importocomples- sivopari o superiore a 3.000euro, effettuatomediante l’emissionedi piùassegni bancarimuniti dell’indicazio- ne del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se d’importo pari o superiore a 1.000 euro, della clausola di non trasferibilità, non determina il cumulo possibile oggetto di sanzione. Nell’ipotesi suddetta, infatti, gli assegni nonsonotra lorocumulabili inquanto si tratta di mezzi di pagamento che, a differenza del contante ovvero dei titoli al portatore, lasciano traccia dell’operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione. È possibile per il notaio ricevere il pagamento di cambiali edassegni, a lui consegnati per l’elevazione dell’eventualeprotesto, indenarocontantequalora l’importodei suddetti pagamenti siapari osuperiore al limite di legge? Sì, è possibile per il notaio ricevere il pagamento di cambiali ed assegni in denaro contante per importi pari o superiori al limite di legge, potendosi conside- rare, in tale circostanza, il notaio quale “mandatario” dell’istituto di credito che ha richiesto l’elevazione del protesto. Ciò anche in considerazione del fatto che, di norma, tale consegna avviene presso il suddetto istituto e che viene privilegiato il pagamento in denaro contanteal finedi consentireal debitoredi ono- rare al più presto il titolo soggetto a protesto.

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