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MAGGIO 2019 / Mixer 97 rilevate, ad esempio, a seguito del dimostrato esito negativo delle azioni esecutive attivate dal gestore per il loro recupero, contrasta con il concetto di ine- renza qualitativa (e non quantitativa) ripetutamente espressodallagiurisprudenza tributariadi legittimità, secondo cui devono ritenersi deducibili tutti i costi intrinsecamentenecessari alla “potenziale”produzio- ne di reddito (cfr. Cass. civ. Sez. V Sent., 17/07/2018, n. 18904 e 11/01/2018, n. 450). E ciò quand’anche si volesse dar seguito alla tesi erariale che riconduce l’anticipo corrisposto adun’attivitàparalleladi eroga- zione di finanziamenti infruttiferi a titolo di liberalità e ritiene lo stesso avulso dagli accordi commerciali sottoscritti. In ogni caso, al fine di evitare contenziosi con il Fisco, è opportuno che i gestori (e gli eser- centi insieme a essi) prestino particolare attenzione alla predisposizione degli accordi negoziali, dando evidenza del collegamento tra le agevolazioni rico- nosciute agli esercenti e gli accordi commerciali sot- toscritti per l’istallazione delle slot, in modo da esplicitarne chiaramente le correlate finalità. cipi su futuri ricavi concessi dai gestori agli esercenti, l’Amministrazione nega la correlazione tra i suddetti esborsi e i ricavi d’impresa, giungendo per tale via a disconoscere al gestore la deducibilità delle eventuali perdite rilevate, in ipotesi di acclarata inesigibilità dei crediti derivanti delle predette anticipazioni, prestano il fianco ad una serie di obiezioni certamente rilevabili innanzi alle competenti Commissioni Tributarie. Anzitutto, preso attodella prassi del settore, la stessa Amministrazione finanziaria, nel documento relativo alle metodologie di controllo per “Sale Giochi e Bi- liardi” del 2014, ha ritenuto pienamente legittima la ripartizionedelle somme tra concessionari, gestori ed esercenti sulla base di quanto convenuto nell’ambito di appositi accordi contrattuali, così come l’esisten- za, in virtù del principio dell’autonomia contrattuale, di modelli di accordo diversi in considerazione delle peculiari esigenze perseguite, di volta in volta, dagli operatori commerciali. Senza contare che la tesi della non inerenza delle anticipazioni e della conseguen- te indeducibilità delle perdite sui correlativi crediti
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