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LA PROFESSIONE Giochi al bar 88 Mixer / SETTEMBRE 2019 Per quanto attiene alle rilevazioni contabili, al conto economico del gestore dovrà essere iscritta la sola propria quota di proventi di competenza mentre tutte le altre componenti di raccolta (preu, canoni concessori, compensi del concessionarioedeventual- mente degli esercenti) avrà esclusivamente natura patrimoniale finanziaria. Le distinte di incasso o verbali di “scassettamento” devono necessariamente continuare ad essere re- datti, ma fanno esclusivamente prova di avvenuta movimentazione finanziaria tra le parti e non hanno valenza fiscale (se non in via provvisoria in attesa dei rendiconti). Diverso il caso di gestori ed esercenti in contabilità semplificata con ricavi fino a 400mila euro che, dal 2017 dovranno rilevare i propri ricavi, salvo diversa opzione, in base al criterio di cassa, che ritorna dunque ad emergere per tali contribuenti. Per quanto attiene agli adempimenti in materia di tracciabilità ed al limite di legge dei 3mila euro di contanti, essendo la moneta non solo uno strumen- to di pagamento ma anche di funzionamento degli apparecchi ed avendo ricevuto dal concessionario espresso mandato di raccolta del denaro il gestore (o terzo raccoglitore in genere) è evidentemente le- gittimato a raccogliere e versare anche giornalmente importi superiori al suddetto limite, sempre oppor- tunamente documentati dalle distinte di incasso. Per quanto riguarda gli esercenti invece la questione è più dibattuta: la modalità ideale e più corretta è quella di prevedere, da parte del gestore, la raccolta dell’intero residuo delle giocate e quindi bonificare (con apposito Cig) a concessionario ed esercenti gli importi rispettivamente dovuti. Per prassi, ancora in diversi casi, l’esercente trattiene la propria quota dal cassetto (caso comunque richiamato anche dalla cir- colare2014) oppuredetiene le chiavi degli apparecchi per ridurre il rischio di furti e sottrazioni; in tali casi si consiglia una apposita previsione contrattuale (scas- settamento congiunto) autorizzata dal con- cessionario per evitare possibili contestazioni. all’interno del residuo delle giocate (anchemediante l’inserimento a portale dei dati di raccolta consentito dalla maggior parte dei concessionari). In tal modo i proventi di tutti i collaboratori dovranno necessariamente coincidere conquanto rendicontato dai concessionario; ove, alla ricezione del rendiconto annuale dovessero emergere discordanze significa- tive, è necessario ed urgente comunicarle al conces- sionario per l’eventuale revisione al fine della verifica degli scostamenti in quanto, una volta definitivi, gli stessi rendiconti avranno valenza di certificazione fiscale ai fini della rilevazione dei proventi. Tra l’altro si ricorda che i rendiconti del concessionario, per i soggetti che operano nell’ambito della collaborazio- ne alla raccolta di giocate mediante apparecchi da intrattenimento (art 10, comma 1 n. 6 della Legge Iva) sono esentati dall’obbligo di fatturazione elet- tronica (a differenza degli intermediari, mandatari previsti daln. 9 nel medesimo comma per i quali vige l’obbligo di fatturazione elettronica pur in presenza di ricavi esenti da iva).
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