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98 Mixer / NOVEMBRE 2019 LA PROFESSIONE Il Commercialista Licenze per vendita alcolici... a volte ritornano di Walter Pugliese Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria. Studio Walter Pugliese tel. 02/36755000 fax 02/83428751 info@studiowpugliese.it vigore il 29-08-2017, ndr) aveva escluso dal suddetto obbligo di denuncia fiscale: • gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’art. 86 TULPS ovvero quelli annessi, ad es., ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari; • la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicina- to, nellemedie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati e ipermercati; • gli esercizi di somministrazione al pubblico di be- vande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, ge- laterie, pasticcerie ed esercizi similari; • gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili; • la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automa- tici. L’obbligo era rimasto per gli esercenti attività all’ingrosso. Dal 30 giugno 2019, con l’en- trata in vigore del Decreto Crescita (Legge n. 58/2019), l’obbligo è stato reintrodotto per tutte le attività esonerate. COSA FARE? Alla luce del nuovo obbligo, si potranno avere differenti si- tuazioni oggettive, che sintetiz- ziamo di seguito. In alcuni casi bisognerà intervenire entro il prossimo dicembre. I l Decreto Crescita ha reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici per i soggetti che erano stati esclusi ad opera della Leggen. 124/2017 (c.d. Legge sullaConcorrenza). Di seguito riepiloghiamo gli adempimenti salienti, alcuni dei quali da effettuare entro fine 2019. DI COSA SI TRATTA Secondo l’art. 29 co. 1, D.Lgs. n. 504/95, gli esercenti impianti di trasformazione, di coordinamento e di deposito di alcole e bevande alcoliche assoggettati ad accisa, al fine di ottenere la licenza, devono denunciarne l’esercizio alla competente Agenzia delle Dogane almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’attività. La Legge 124/2017 (DecretoConcorrenza, entrato in
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