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NOVEMBRE 2019 / Mixer 99 OPERATORI IN ATTIVITÀ FINO AL 28 AGOSTO 2017 I soggetti in attività fino al 28 agosto2017 e inposses- so della licenza fiscale, non devono effettuare alcun adempimento, inquanto la licenza precedentemente rilasciata è ancora valida. Solo nel caso in cui, nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo, siano intervenute delle variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita (ces- sioni; operazioni straordinarie in genere), il nuovo gestore dovrà comunicare tempestivamente detta variazione all’Ufficio delle Dogane competente per l’aggiornamento della licenza. ATTIVITÀ AVVIATA TRA IL 29 AGOSTO 2017 E IL 29 GIUGNO 2019 I soggetti che hanno avviato un’attività nel periodo dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, in assenza dell’obbligodi denuncia di attivazione dell’attività, al fine di ricomporre l’elenco degli esercenti obbligati e per garantire la continuità del sistema tributario, devono informare l’ufficio competente entro il 31 dicembre 2019 . Il tutto presentando all’Ufficio delle Dogane competente la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa. Al link www.adm.gov.it del sito dell’Agenzia delle Dogane, è possibile reperire il modello per la de- nuncia di avvenuta attivazione. ATTIVITÀ AVVIATE DAL 30 GIUGNO 2019 Per le attività di vendita avviatedal 30 giugno 2019 in poi, la comuni- cazione presentata allo Sportello unico (SUAP) all’avviodella vendita al minutoodella somministrazione di alcolici, vale anche come de- nuncia all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli. Pertanto, nel caso in cui l’eser- cente utilizzi il citato modello, non dovrà presentare altra docu- mentazione alle Dogane perché sarà onere del Suap. ATTIVITÀ IN FIERE E SAGRE La vendita di prodotti alcolici in fiere, sagre, mostre ed even- ti similari, essendo di carattere temporaneo, non è sog- getta ad alcuna denuncia.

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