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DICEMBRE/GENNAIO 2020 / Mixer 109 (previa autorizzazione della Commissione Europea): • l’incremento dal 30% al 40% della detrazione Irpef/ deduzione Ires; • l’introduzione della deduzione al 50% per i soggetti Ires che acquisiscono l’intero capitale sociale man- tenendolo per almeno tre anni. Sono agevolabili anche gli investimenti effettuati tramite OICR o società che a propria volta investano prevalentemente in società innovative o anche trami- te campagne di crowdfunding su portali online appo- sitamente autorizzati da Consob. Sarà onere del legale rappresentante della socie- tà che ha raccolto l’investimento di rilasciare, sot- to la propria responsabilità, la certificazione da cui risultino gli elementi perché l’investito- re possa godere delle agevolazioni fiscali. START UP INNOVATIVE Per essere start up innovativa , l’impresa deve: • essere costituita da meno di 48 mesi e non prima del 2012; • avere un valore della produzione non superiore a 5 milioni di euro annui; • avere sede principale in Italia o in un Paese dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché esista una sede produttiva oppure una filiale in Italia; • avere come oggetto sociale unico o predominante lo sviluppo, o l’ideazione e la commercializzazione di beni-servizi innovativi ad elevato valore tecnologico; L’impresa non deve: • distribuire utili; • nascere da fusione o scissione societaria. Il proprio contenuto innovativo deve avere almeno uno dei seguenti requisiti: • una quota pari al 15% del valore maggiore tra quello del fatturato e dei costi annui riservata all’investimento in ricerca e sviluppo; • l’impresa dovrà essere titolare, depositaria o licenziataria di una privativa o di un brevetto registrato specifico; • la forza lavoro sarà costituita per almeno un terzo da dottori di ricerca, ricercatori e dottorandi o per almeno due terzi da colla- boratori in possesso di una laurea magistrale La Start up innovativa inoltre potrà fruire di alcune agevolazioni che sintetizziamo in: • modalità semplificate, e minori costi, in sede di costituzione (es. esonero dal pagamento annuale del diritto CCIAA); • creditod’impostaperassunzionedipersonalealtamentequalificato; • deroghe alla disciplina sul diritto del lavoro (possono assumere con contratti a tempo determinato anche di sei mesi e rinnovabili senza soluzione di continuità); • disciplina speciale in caso di fallimento; • incentivi per aziende operanti nel settore sociale ed energia; • durata dei benefici di quattro anni PMI INNOVATIVE Per essere PMI innovativa , l’impresa deve: • avere sede principale in Italia o in un Paese dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché esista una sede produttiva oppure una filiale in Italia; • avere un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o attivo inferiore a 43 milioni di euro e meno di 250 dipendenti; • avere il bilancio certificato da un revisore contabile/società di re- visione. Lo stesso vale in caso di bilancio consolidato. L’impresa non deve: • essere iscritta in CCIAA nella sezione delle Start up innovative; • avere azioni quotate. Il contenuto innovativo deve avere almeno due delle seguenti pe- culiarità: • una quota pari al 3% della maggiore entità tra costo e valore totale della produzione riservata al settore di ricerca, sviluppo e innovazione; • l’impresa dovrà essere titolare, depositaria o licenziataria di al- meno una privativa industriale attinente all’oggetto sociale e all’attività svolta; • la forza lavoro dovrà essere costituita per almeno un quinto da dipendenti o collaboratori con titolo di dottorandi, dottori di ricer- ca, laureati o ricercatori. In alternativa, l’azienda dovrà possedere una quota di almeno un terzo del personale in possesso di laurea magistrale. La PMI Innovativa in sintesi, è una società “normale” con oggetto orientato all’innovazione. Inoltre: • può essere esistente anche anteriormente al 2012; • può distribuire dividendi; dovrà seguire la disciplina ordinaria in tema di: • assunzioni di personale altamente qualificato • di diritto del lavoro • di fallimento. INCENTIVI FISCALI Gli incentivi fiscali sono degni di sicuro interesse. Gli investitori insocietà innovativegodonodi unadetra- zionediretta dall’IRPEFpari al 30%di quanto investito. Se ad investire è una società di capitali, a quest’ultima spetta una deduzione dal reddito IRES pari sempre al 30%. Il volume massimo agevolabile per gli investi- menti per ogni esercizio è di 1 milione di euro per l’investitore persona fisica e di 1,8 milioni per l’inve- stitore persona giuridica. Per il 2019 è previsto ai sensi della Legge 145/2018 Esempio: a fronte di un conferimento di 1.800.000 euro effettuatodaunaSocietà, si avràunadeduzionedall’impo- nibile di 540.000 euro (1.800.000 * 30%) con un risparmio di imposta di 129.600 euro (540.000 * 24%).
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