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C onlaconversioneinleggedelD.L.n.58/2019, c.d. “DecretoCrescita”, èstatoreintrodotto l’obbligodi denuncia fiscaleper lavenditadi alcolici pergli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini, i quali erano stati espressamente esclusi da tale obbligo ad opera della legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza). Dunque dal 30 giugno 2019 – data di entrata in vigore della norma – anche i pubblici esercizi che effettuano attività di somministrazione di bevande alcoliche tor- nano a rientrare nel novero dei soggetti che devono dotarsi della licenza fiscale. Non può nascondersi che la novella normativa abbia fin da subito generato non pochi dubbi interpretativi: ci si riferisce, anzitutto, agli esercizi che, avendoavviato l’attività in data successiva al 29 agosto 2017 (data di entrata in vigore della legge n. 124/2017), sono ad oggi privi di licenza. Viste le numerose perplessità riscontrate in ordine alle modalitàdi concretaapplicazionedel nuovoobbligo, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi ha prontamente avviato un’attività di interlocuzione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alla quale è stato ufficialmen- te richiesto di prevedere un periodo transitorio per poter ottemperare al nuovo obbligo di denuncia più agevolmente e senza il timore di incorrere in sanzioni. Dopo i primi mesi d’assoluta incertezza, l’Agenzia ha cercato di fornire i doverosi chiarimenti in ordine ai dubbi sollevati, per il mezzodi una circolare esplicativa fatta diramare lo scorso 20 settembre. In particolare, è stato chiarito che i soggetti che hanno avviato l’attività in data successiva al 29 agosto 2017 e precedente al 29 giugno 2019 (vale a dire l’intervallo di tempo di vigenza della norma che aveva escluso l’obbligo) potranno consolidare la loroposizione entro il 31 dicembre 2019, presentando una “ denuncia di avvenuta attivazione ” all’ufficio delle Dogane territo- rialmente competente. Al contrario, non sono tenuti ad effettuare la denuncia gli operatori che, avendoavviato l’attivitàanteriormen- te al 29 agosto 2017, siano già in possesso di licenza fiscale. Solo nei casi in cui siano intervenute variazioni nella titolaritàdell’eserciziodi vendita l’attualegestore dovrà darne comunicazione all’ufficio delle dogane competente; nelle ipotesi di smarrimentoodistruzione della licenza, lo stesso dovrà chiedere un duplicato al medesimo Ufficio. Infine, per le attività avviate a far data dal 30 giugno 2019, è prevista la possibilità di acquisire la licenza fiscale avvalendosi del modulo procedimentale incar- dinato presso il SUAP in sede di presentazione della di Avv. Giulia Rebecca Giuliani, area legale, legislativa e tributaria FIPE 30 Mixer / DICEMBRE/GENNAIO 2020 PUBBLICO ESERCIZIO Licenze Alcolici. Il ritorno della licenza fiscale
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