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75 Marzo 2020 mobile o sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta (nel 2019 il termine per l’adempimento era stato spostato al 31 dicembre) ◼ DEDUZIONE DAL REDDITO DI IMPRESA Anticipatadi unanno, ossiaal 2022per i contribuenti coneserciziocoin- cidente con l’anno solare, l’introduzionedelladeducibilità integraledal redditod’impresa eprofessionaledell’Imudovuta sui beni strumentali. NOVITÀ IN TEMA DI ALIQUOTE ED ESENZIONI In merito alle aliquote, sono poche le novità e la nuova Imu ricalca quella dello scorso anno. Di seguito riepiloghiamo i caratteri salienti: ◼ IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE Per gli altri immobili diversi dall’abitazioneprincipale l’aliquotadi base è stabilita nellamisura dello 0,86 per cento. I Comuni, con delibera del Consiglio, possono aumentarla fino all’1,06% o azzerarla. Gli enti locali che già applicavano la maggiorazione della Tasi (fino a un massimo dello 0,8 per mille) hanno facoltà di innalzare l’a- liquota fino all’1,14%, comunque senza poter sforare la misura della maggiorazione applicata nel 2015 e confermata fino al 2019. STUDIO WALTER PUGLIESE Il dr. Walter Pugliese risponde a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria. tel. 02/36755000 - fax 02/83428751 info@studiowpugliese.it ◼ CAPANNONI (IMMOBILI GRUPPO D) Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l’aliquotadi base è ugualmente fissata allo0,86%, pari alla sommadelle vecchie aliquote Imu (0,76%) e Tasi (0,1%). L’imposta corrispondente allo 0,76%è riservata allo Stato, mentre ai Comuni è concesso di incre- mentare l’aliquota fino all’1,06%o di diminuirla fino allo 0,76%, senza quindi facoltà di intervenire sulla quota ad appannaggio dell’erario. ◼ IMMOBILI A/1, A/8, A/9 Oltre a confermare l’esenzione per l’abitazione principale non di lusso e per le relative pertinenze, l’aliquota di base per l’abitazione principa- le classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (rispettivamente, abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli o palazzi di valore artistico o storico) e relative pertinenze è ora stabilita nella mi- sura dello 0,5%, con facoltà per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento. ◼ PENSIONATI ISCRITTI AIRE Abolita la disposizione di favore della vecchia disciplina Imu, secondo la quale era considerato adibito ad abitazione principale, l’immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto dal cittadino italianonon residentenel territoriodelloStatoe iscrittoall’Aire (Anagrafedegli italia- ni residenti all’estero), titolare di pensione nel Paese di residenza, sem- pre che l’appartamentonon risultasse locatoodato in comodatod’uso. ◼ FABBRICATI RURALI STRUMENTALI Si riduce la tassazione sui fabbricati rurali ad uso strumentale, per i quali l’aliquota di base è dello 0,1%, e che i Comuni possono ridurre fino all’azzeramento. ◼ BENI MERCE Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendi- ta (“beni merce”), l’aliquota di base sarà pari allo 0,1% negli anni 2020 e 2021, con possibilità, per i Comuni, di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento. Dal 2022, per tali beni, fino a quando permane la destinazio- ne alla vendita e non sono locati, saranno esenti dall’Imu. ❁

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