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127 Aprile/Maggio 2020 ◼ Essere PMI ossia conmeno di 250 occupati; con fatturato annuo inferiore ai 50milioni di euro o con attivo inferiore a 43milioni di euro; ◼ Al 17marzo2020nondevonoavereposizioni debitoriedeteriorate (ai sensi delladisciplinaapplicabileagli intermediari creditizi), ossia non devono avere quelle che in temine tecnico sono: – posizioni in sofferenza: ossia esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza e similari; – inadempienze probabili: vale a dire riguardanti contesti in cui risulta improbabile l’adempimento del debitore senza mettere in atto azioni di recupero; – esposizioni scadute e/o sconfinamenti deteriorati, ossia espo- sizioni per cassa, diverse dalle precedenti, che siano scadute o sconfinate. Non saranno ammessi soggetti con rate scadute da oltre 90 giorni, anche se pagate parzialmente. IN PRATICA La procedura è abbastanza semplice e prevede una richiesta da parte dell’Impresa allaBanca inviata viapec oaltrimezzi chedianodata certa e in cui venga riportato, in autodichiarazione: ◼ di aver subito una carenza di liquidità a causa del covid19; ◼ di essere nei parametri richiesti per le Pmi; ◼ di conoscere le conseguenze civili e penali in caso di false dichiarazioni. Le banche o gli operatori finanziari in genere, una volta ricevuta la ri- chiesta, non possono entrare nel merito e dovranno fermarsi ad una semplice valutazione formale delle informazioni ricevute. Quindi la pratica è difatti “automatica” senza il vaglio sostan- ziale della Banca. MORATORIA ABI DEL 6 MARZO 2020 La Moratoria in parola del DL Cura Italia è alternativa alla moratoria firmata il 6 marzo 2020 tra l’ABI e le principali associazioni di categoria (Coldiretti; Confapi; Confagricoltura; etc). Le differenze sostanziali rispetto alla Moratoria Cura Italia sono: – discrezionalità della Banca aderente all’iniziativa, senza alcun automatismo, (cosa che può rallentare o bloccare l’operazione); – la domanda può prevedere solo la sospensione del pagamento della quota capitale dei finanziamenti a medio/lungo termine (mutui) e dei canoni di leasing per un periodo massimo di 12 mesi; – non possono essere agevolati i finanziamenti in relazione ai quali è già stata concessa una sospensione nei 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda. CONSIDERAZIONI Date le caratteristiche salienti dei due istituti agevolativi, consigliamo di confrontarsi tempestivamente con lapropriaBanca (oaltro interme- diario affidante) eprediligere lamoratoriaCura Italiaper la sua assenza di discrezionalitàdell’Istituto. In subordine, in casodimancatoaccesso, approcciare la Moratoria ABI. ❁

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