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82 Mixer Professione Bonus vacanze: aspetti operativi dell’agevolazione commercialista / Col fine di incentivare il settore turistico, tra i più colpiti dal Covid e porre in essere misure per la salute e politiche sociali, il Legislatore ha introdotto il “Bonus Vacanze”, ossia un contributo economico da utilizzare dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 presso alcune strutture turistiche che volontariamente decidono di aderire all’iniziativa. di Walter Pugliese I l fine, sicuramente encomiabile, si scontra purtroppo con delle procedure molto macchinose che costringono gli utilizzatori a complicati passaggi informatici. Questo ha costretto circa il 30% degli operatori turistici a non aderire all’iniziativa, seppur me- ritoria negli intenti. Vediamo di seguito alcune indicazioni pratiche. DI COSA SI TRATTA Il Bonus vacanze introdotto dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Il bonus: ◼ può essere utilizzatodaun solo componentedel “nucleo fami- liare” (ossia nucleo costituitodai soggetti componenti la fami- gliaanagrafica), anchediversodallapersona che loha richiesto; ◼ deve essere speso inun’unica soluzione, pressoun’unica strut- tura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast). Nel caso in cui sia emessauna fattura inaccontoeuna fatturaa saldo, con i relativi pagamenti, il Bonus potrà essere utilizzato solo in relazione ad uno dei due pagamenti; ◼ nonpuòessereutilizzato sulleprestazioni resedapiù fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori come ad es. i servizi balneari indicati nella stessa fatturadall’unico fornitore. Infatti nel caso di un soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa dal fornitore X, è possibile includere ai fini del Bonus Vacanze i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte del fornitore Y se gli stessi sono indicati nell’unica fattu- ra emessa da X; ◼ non può eccedere il corrispettivo dovuto e non può essere rimborsato; ◼ è documentato da fattura elettronica o documento commer- ciale, ove sia indicato il codice fiscale del fruitore. Questo non vale per i contribuenti minimi/forfettari che, non essendo ob- bligati alla efattura , possono rilasciareundocumento cartaceo; ◼ èfruibilenellamisuradell’80%,sottoformadiscontoimmediato, per il pagamentodei servizi prestati dall’albergatore. Il restan- te 20%potrà essere portato indetrazione di imposta nel 2021, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene inte- stato il documentodi spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale). Il pagamento deve avvenire senza l’ausilio di soggetti che gestiscono piattaforme o portali diversi da agenzie viaggi o tour operator. CHI PUÒ RICHIEDERLO Possono ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000euro. Per il calcolodell’ISEEènecessaria laDichiarazione sostitu- tivaunica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali epatrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. L’importo del bonus saràmodulato in funzione della numerosità del nucleo familiare: ◼ 500 euro per nucleo composto da tre o più persone; ◼ 300 euro da due persone; ◼ 150 euro da una persona. Per maggiori informazioni su come ottenere la DSU e calcolare l’ISEE si puòaccedere al linkhttps://servizi2.inps.it/servizi/IseePrecompilato/ home.aspx del sito INPS.
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