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85 Febbraio 2021 → STUDIO WALTER PUGLIESE Il dr. Walter Pugliese risponde a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria. tel. 02/36755000 – fax 02/83428751 info@studiowpugliese.it RISPOSTE BANCA D’ITALIA 28.12.2020 Oggetto: Q&A sulla nuova definizione di default Q1. Le nuove regole europee sulla defini- zione di default rappresentano un cambiamento improvviso? No, i criteri che le banche devono utilizza- re per identificare le esposizioni in stato di default sono disciplinati a livello europeo dal Regolamen- to sui requisiti di capitale delle banche, entrato in vigore il 1° gennaio 2014; per assicurarne un’appli- cazione uniforme in tutta Europa, la Commissione europea (con un Regolamento del 2018) e l’EBA (con linee guida del 2017) hanno fornito ulterio- ri specificazioni, applicabili dal 1° gennaio 2021. Per le banche “meno significative”, che so- no vigilate direttamente dalla Banca d’Italia, le nuove regole sono state recepite in Italia a giugno 2019, dopo una fase di consultazione pubblica; per quelle “significative”, vigilate dal Meccanismo di vigilanza Unico, ha provveduto la BCE nel 2018; Il 1° gennaio 2021 è il termine ultimo per adottarle, e alcune banche hanno provveduto in anticipo. Q2. È vero che le regole sul default in vigo- re dal 1° gennaio 2021 sono più stringenti e posso- no riflettersi sulle condizioni creditizie in Italia? Le nuove regole sono il frutto di un com- promesso negoziale europeo, con posizioni di par- tenzamolto differenti; per l’Italia esse introducono criteri differenti da quelli attualmente utilizzati dalle banche italiane e, per alcuni aspetti, risulta- no più stringenti; per altri paesi possono invece risultare più lasche. La classificazione in default sulla base dei nuovi criteri, come in tutte le situazioni di de- ◼ Centrale Rischi : l’impatto sarà minimo. La novità riguarda la classificazione “a sofferenza”, che deve risultare uniforme per tutti gli intermediari che fanno parte dello stesso “grup- po bancario o finanziario”: se un cliente è affidato da più in- termediari dello stessogruppo, la classificazione a sofferenza dovrà considerare tutte le informazioni – positive e negative – che lo riguardano disponibili all’interno del gruppo stesso. CONSIDERAZIONI Quanto anticipato è la conclusione di un processo di regolamenta- zione che già 8 anni fa circa induceva gli operatori Bancari e Finan- ziari ad una gestione virtuosa degli affidamenti. Purtroppo l’entrata in vigore delle norme ha coinciso con uno dei periodi più difficili dell’economia dal dopoguerra in poi. L’atteggiamento di molte Banche attualmente è quello di valutare ogni cliente ed ogni operazione di volta in volta. Difatti siamo solo agli inizi, anche se ogni operatore Bancario ragiona con politiche proprie. Si auspicano interventi chiarificatori per evitare comporta- menti difformi e speculativi-punitivi da parte delle Banche per via della loro posizione difatto “dominante” sul mercato.
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