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86 Professione Mixer fault, può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione può come con- seguenza comportare l’adozione di ini- ziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio. La nuova definizione di default non introduce un divieto a consentire sconfinamenti: come già ora, le banche, nel rispetto delle proprie policy, posso- no consentire ai clienti utilizzi del con- to che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido. Per questo motivo è importante che gli intermediari forniscano informa- zioni e assistenza ai propri clienti, per sensibilizzarli sulle implicazioni della nuova disciplina, aiutarli a compren- dere il cambiamento in atto e adottare comportamenti coerenti con la nuova disciplina. La Banca d’Italia ha chiesto nei giorni scorsi a banche e intermedia- ri finanziari di adoperarsi in tal senso. Q3. È vero che è sufficiente uno sconfinamento di 100 euro per essere segnalati in default? No, non è corretto. È necessario che lo sconfinamento superi la “soglia di rilevanza”, cioè che superi contemporaneamente sia la soglia assoluta (100 o 500 euro, a seconda della natura del debitore) sia quella relativa (1% dell’esposizione) e che lo sconfinamento si protragga per oltre 90 giorni consecutivi (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180 giorni). Q4. Per effetto delle nuove regole europee sulla definizione di default, dal 1° gennaio è vietato lo sconfinamento (“andare in rosso sul conto”)? Lo sconfinamento, come suggerito dal termine stesso, rap- presenta un utilizzo dei fondi per importi superiori alle disponibi- lità presenti sul conto o al fido accordato; la possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca, che può anche applicare commissioni (la cosiddetta CIV, commissione di istruttoria veloce). Dal 1° gennaio, come già oggi, le banche potran- no continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze o degli stipendi, che comportino uno scon- finamento. Si tratta tuttavia di una scelta discrezionale della banca, che può consentire oppure rifiutare lo sconfinamento. È quindi im- portante conoscere bene il contratto stipulato con la propria banca e dialogare con essa. Q5. Se un debitore è classificato a default sulla base della nuova definizione, è classificato automaticamente anche “a soffe- renza” nella Centrale dei Rischi? No. La definizione di “sofferenze” non viene toccata dalle nuo- ve regole europee sul default. Gli intermediari segnalano un cliente “in sofferenza” solo quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito. La classificazione presuppone che l’intermediario abbia condotto una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito. Non vi è dunque alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in CR. Pertanto non è vero che basta uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti per somme anche solo di 100 euro per dar automaticamente luogo a una segnalazione a sofferenza, con il conseguente rischio di compromettere o rendere più oneroso il futuro accesso al credito del cliente presso l’intero si- stema bancario. Q6. È vero che le nuove regole europee sulla definizione di default hanno un impatto rilevante sulle segnalazioni nella Cen- trale dei rischi? No, non è corretto. Le nuove regole hanno un impattomolto limitato sulla rappresentazione della clientela nelle informazioni della Centrale dei Rischi che la Banca d’Italia mette a disposizione degli intermediari (banche e società finanziarie) e che questi utiliz- zano nelle proprie valutazioni del “merito di credito”. L’unica innovazione riguarda la classificazione “a sofferen- za”, che deve risultare uniforme per tutti gli intermediari che fan- no parte dello stesso gruppo bancario o finanziario: se un cliente è affidato da più intermediari dello stesso gruppo, la classificazione a sofferenza dovrà considerare tutte le informazioni – positive e ne- gative – che lo riguardano disponibili all’interno del gruppo stesso. Le regole precedenti non prevedevano formalmente di considerare le informazioni a disposizione del complesso degli intermediari del gruppo, ancorché fosse una prassi verosimilmente diffusa. Non c’è invece alcun impatto sull’altra classificazione di ano- malia presente in Centrale dei Rischi, i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa (i cosiddetti “inadempimenti persistenti”), che continuano a seguire il criterio legato alla scadenza dei rimborsi pre- visti dal contratto di finanziamento e prescindono da qualsiasi soglia di rilevanza; i ritardi di pagamento continuano a essere segnalati se superano i 90 giorni. ❁
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