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85 Marzo 2021 → STUDIO WALTER PUGLIESE Il dr. Walter Pugliese risponde a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria. tel. 02/36755000 – fax 02/83428751 info@studiowpugliese.it LA LEGGE DI BILANCIO 2021 E LE SANZIONI L’art. 1, commi da 1109 a 1115 della Legge di Bilancio per il 2021 trattando delle modifiche alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi ha anche aggiornato il quadro sanzionatorio così sin- tetizzato: ◼ se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva me- morizzazione o trasmissione, ovveronellamemorizzazione o tra- smissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% (prima era il 100%) dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso (con un minimo di 500 euro). Medesima sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di trasmissione , i classici registratori telematici di cassa. Qualora non siano constatate omesse annotazioni, la mancata tempestiva ri- chiesta di intervento per lamanutenzione o l’omessa verificazione periodica degli strumenti di trasmissione è punita con sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro; ◼ in presenza di omessa o tardiva trasmissione telematica dei corri- spettivi giornalieri oppure per incompleta/infedele trasmissione , viene irrogata una sanzione in misura fissa pari ad 100 euro per trasmissione sempre che ciò non abbia avuto ri- flesso sulla corretta liquidazione IVA. In tal caso non sarà applicabile il meccanismo del cumulo giuridico. ◼ la sanzione prevista in caso di omessa installazione degli apparecchi misurato- ri fiscali si applica all’analoga condotta commessa dai soggetti che non si sono dotati di registratore telematico, fatta salva l’ipotesi in cui il contribuente gestisca i corrispettivi telematici con procedure alternative; ◼ la manomissione o l’alterazione dei registra- tori telematici ovvero l’uso di tali strumenti manomessi o alterati è assoggettata ad una sanzione compresa tra 3.000 e 12.000 euro, a meno che il fatto non costituisca reato. LA SOSPENSIONE DELLA LICENZA La sanzione amministrativa della sospensione della licenza o dell’au- torizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima (da3giorni ad1meseoppureda1a6mesi qualora l’importo complessivo dei corrispettivi contestati eccedano la somma di 50.000 euro), previstanelle ipotesi di quattrodistinteviolazioni ingiorni diversi all’interno di un quinquennio inmateria di scontrini e ricevute fiscali, si applica anche se le violazioni consistono nella mancata o non tem- pestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. La sanzione della sospensione della licenza o dell’autorizza- zione all’esercizio dell’attività (da 15 giorni a 2 mesi e da 2 a 6 mesi in caso di recidiva), già prevista in caso di omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali, viene resa applicabile anche all’omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione dei registra- tori telematici.
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