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86 Professione Mixer RAVVEDIMENTO OPEROSO Il ravvedimento operoso non si applica alle violazioni consistenti nell’omessa memoriz- zazione ovvero nellamemorizzazione con da- ti incompleti o non veritieri. LA CIRCOLARE DELLA GDF La Guardia di Finanza con la sua circolare 2017/2021 ha diramato ai Reparti le note ope- rative previste dalla norma, confermando in sintesi quanto già detto innanzi. Segnaliamo la precisazione della Gdf in merito al fatto che la memorizzazio- ne elettronica del corrispettivo e a richiesta, la consegna del documento commerciale deve essere effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione, cioè all’atto della consegna del bene o della ultimazione della prestazione, se anteriori al pagamento. Quindi: ◼ nel caso di cessione di beni senza contestuale effettuazione del pagamento, l’esercente deve memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con evidenza del corrispettivo non riscosso mentre al momento della ricezione del corrispettivo non deve necessariamente generare un nuovo documento commerciale, essendosi già perfezionato il momento impositivo ai fini IVA. ◼ Nell’ipotesi di ultimazione di una prestazione di servizi senza pa- gamento, sebbene la relativa imposta non risulti ancora esigibile in base alle regole generali, andrà comunque memorizzata l’ope- razione ed emesso un documento commerciale con indicazione del corrispettivo non riscosso a cui seguirà, al momento del pa- gamento, la generazione di un nuovo documento che richiamerà gli elementi identificativi. ESEMPIO È il classico caso di un cliente che pranza al ristorante e non paga ad ogni consumazione ma richiede una fattura unica a fine mese . In tal caso il ristoratore dovrà emettere di volta in volta ad ogni fine pasto un documento commerciale indicando “corrispettivo non riscosso” e all’atto del pagamento un documento commerciale che richiama i precedenti non riscossi. L’Iva la verserà con la liquidazione del mese successivo a quello dei pasti consumati . CARTE DI DEBITO La legge di Bilancio 2021 ha rinviato al 1° luglio 2021 la possibilità per i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, di assol- veremediante questi sistemi all’obbligo di memorizzazione elettro- nica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. TELEFISCO: QUALE SANZIONE IN CASO DI OMESSA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE Durante Telefisco è stato chiesto come comportarsi nel caso in cui il registratore emetta correttamente il documento commerciale ma a causa del cattivo funzionamento non provvede alla memorizzazio- ne, anche se l’esercente opera l’archiviazione sostitutiva stampando su file i documenti rigettati o annotandoli sull’apposito registro dei corrispettivi d’emergenza tenuto in modalità informatica. L’Agenzia Entrate ha risposto che nel caso in cui la corretta memorizzazione dei dati dell’operazione sia stata accompagnata dal rilascio di un conforme documento commerciale e dalla puntuale liquidazione del tributo, l’unica sanzione applicabile è quella fissa di 100 euro, relativa allamancata trasmissione dei dati dei corrispet- tivi giornalieri. ❁ QUADRO SINOTTICO Violazione obbligo di memorizzazione e trasmissione Violazione Sanzione dal 1° gennaio 2021 Mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi 90% (100% fino al 31/12/20) dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro Memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri 90% (100% fino al 31/12/20) dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro Mancata emissione di scontrini e ricevute Violazione Sanzione dal 1° gennaio 2021 Mancata emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto 90% (100% fino al 31/12/20) dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro Emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto per importi inferiori a quelli reali 90% (100% fino al 31/12/20) dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro
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