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96 Mixer Professione “Decreto Sostegni-bis”: ulteriore proroga della riscossione commercialista / Si prevede un’estate rovente per i contribuenti. di Walter Pugliese E nnesima proroga della Riscossione, causa covid. Il “Decreto Sostegni- bis ” (DL n. 73/2021) pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale n. 123 del 25maggio 2021, recante “Misure urgenti con- nesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 30 giugno 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione. Purtroppo il termine coincide con quello delle principali sca- denze dei saldi e acconti di imposta, per cui si prevede un’estatemolto “calda”per i contribuenti siaper l’esborsofinanziariocheper l’accavalla- mentodi date chepuò indurre inerrore (a seguitodelle varieproroghe). Di seguito evidenziamo le principali novità del “Decreto So- stegni- bis ”. CARTELLE, AVVISI DI ADDEBITO E ACCERTAMENTO: PAGAMENTO AL 2 AGOSTO È differito al 30 giugno 2021 del termine di sospensione del versa- mento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da car- telle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affi- dati all’Agente della riscossione. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 lu- glio 2021 (il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effet- tuato entro il 2 agosto in quanto la scadenza fissata dal DL 73/2021 coincide con il sabato). Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. PIGNORAMENTI E NOTIFICA ATTI È sospesa fino al 30 giugno 2021 l’attività di notifica di nuove cartelle, degli atti di riscossionenonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi fino al 30 giugno gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignora- mento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indispo- nibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debi- tore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Appena cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decor- rere dal 1° luglio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indispo- nibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
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