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126 La professione /Il commercialista Mixer Mance al dipendente: da tassare anche per la cassazione La questione spinosa della tassabilità delle mance. Di seguito un excursus delle motivazioni D i recente tutta la stampa si è occupata di un ca- so singolare relativo alla tassabilità delleman- ce, di importo non comune e molto elevato, percepito da un dipendente di un hotel di lusso. Co- me facilmente ipotizzabile, le mance sono reddito e quindi tassate in capo al percettore, a prescindere dall’importo. DI CHE SI TRATTA Uncontribuenteerastatoraggiuntodaunav- visodi accertamentoper redditi nondichiarati, corri- spondenti amancepercepitenellosvolgimentodella sua attività di capo ricevimento in un famoso hotel dellaSardegna. Lostesso, apropriadifesa, proponeva presso la Ctp di Sassari, opportuno ricorso, che però veniva rigettato. Successivamenteproponeva appel- lo alla Ctr della Sardegna che giudicava a favore del dipendente istante, non tassabili lemancepercepite, inquantoerano state ricevutenondal datoredi lavo- roma da clienti estranei al suo rapporto lavorativo e senza alcun tipo di relazione con il datore di lavoro. Contro il giudizio della Ctr, l’Ufficio dell’A- genzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazio- ne, per violazione e falsa applicazione dell’art. 51del Tuir. Per l’Ufficio, le somme in parola erano state co- munque percepite dal contribuente in relazione al rapportodi lavoroe cheper questomotivo rientrava- no pienamente nella nozione di lavoro dipendente introdotta con la riformadelD.Lgs. n. 314/1997, dalla quale emerge la natura onnicomprensiva del reddi- to da lavoro dipendente non più limitato al salario corrisposto dal datore di lavoro ma a tutti i tipi di redditi percepiti. COSA DICE LA NORMA? In tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepitedal lavoratore inrelazio- neallapropriaattività lavorativa, tra cui le c.d.mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicompren- siva di reddito fissata dall’art. 51, comma 1, TUIR, il quale prevede che: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto formadi erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (...)”. Di conseguenza, anche lemance sono soggette a tas- sazione. COME LA PENSA LA CASSAZIONE? La SupremaCorte condividequanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria secondo cui l’on- nicomprensività del concetto di lavoro dipendente giustifica la totale imponibilità di tutto ciò che il di- pendente riceve. Pertanto, come nel caso di specie, sono imponibili anche le somme non corrisposte direttamente dal datore di lavoro, ma sulla cui per- cezione il dipendente può fare ragionevole (se non certo) affidamento. Per la Cassazione, la nozione di reddito di la- vorodipendentedi cui all’art. 51DPR917/86èdiversa e più ampia di quella di retribuzione. Da questa con-
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