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127 Dicembre 2021/Gennaio 2022 siderazione si origina il principio di diritto al quale la Commissione Tributaria del rinvio dovrà unifor- marsi: “In tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddettemance, rien- tranonell’ambitodellanozione onnicom- prensiva di reddito fissata dall’art. 51, pri- mo comma, DPR917/86, e sonopertanto soggette a tassazione”. IL PRECEDENTE: LE MANCE DEI CROUPIERS Nell’ordinanza inesame è eviden- ziato che l’attuale art. 51, comma 2, lett. i) del TUIR, stabilisce chenonconcorronoa for- mare il reddito lemancepercepitedagli impie- gati tecnici delle case da gioco (croupiers) diret- tamente o per effetto del riparto a cura della casa da gioco in cui prestano servizio, nella misura del 25% dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta. Per lemance spettanti ai croupiers è dunque prevista una deduzione forfettaria del 25%che inte- gra una disciplina agevolativa “soloper loro”, quindi soloper una specifica categoriadi lavoratori equindi nonpuòapplicarsi alcuna interpretazione analogica o estensiva. CONSIDERAZIONI L’argomento è abbastanza sentito da molti operatori del mondo ristorazione, intrattenimento, etc. Seppure fosse scontata la risposta della Cas- sazione, sarebbe auspicabile l’apertura verso una tassazione di favore dellemance, come previsto per i croupier, proprio come va- lore incentivante “variabile” che sia da stimoloper i lavoratori nelmigliorarsi. All’estero sappiamo che le mance sono considerate quasi ob- bligatorie (soprattutto negli in Usa) e in genere ammontano ad importi che oscillano intorno al 10% e oltre, di quanto pagato. Per cui gli importi in discussione sonomolto rilevanti. CONTANTE DAL 1° GENNAIO 2022 SI RIDUCE LA SOGLIA A 1.000 EURO Dal 1°gennaio 2022 si abbassa la soglia dei pagamenti in contante che passa a 1000 euro. Quindi saranno consentiti pagamenti in contanti fino a 999 euro. Fino al 31 dicembre 21 il limite consentito è fissato in 1.999,99 per singolo paga- mento o transazioni frazionate ma collegate tra loro, ossia quelle effettuate in un arco temporale di 7 giorni. È consentito superare la soglia, in for- ma rateizzata, nel caso in cui: • le singole rate non superano la soglia li- mite; • la rateizzazione del pagamento deve es- sere previamente concordata tra le par- ti. Ossia, ci dev’essere un preventivo, un contratto o una fattura che preveda il fra- zionamento; • il frazionamento del pagamento deve essere connaturato al tipo di operazio- ne: si paga con somme in contanti la fornitura man mano che viene conse- gnata. Ricordiamo quindi l’importanza della novità per rivedere i flussi di cassa a cavallo d’anno e per l’organizzazione futu- ra dei rapporti con clienti e fornitori. Per completezza, alleghiamo sotto le Faq alle domande più ricorrenti, prelevabili dal sito del Mef: http://www.dt.mef.gov.it/it/faq/faq_prevenzione_ reati_finanziari.html#faq_0066.html ….omissis….. • 7. Qual è il significato dell’avverbio com- plessivamente, contenuto nel 1° comma dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive mo- dificazioni? L’avverbio complessivamente , contenuto nel 1° comma dell’articolo 49, va riferito al valore da trasferire. Pertanto, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1, riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da dena- ro contante e titoli al portatore di im- porto pari o superiore a 2.000 euro (a decorreredal 1° gennaio2022 tale so- glia sarà pari a 1.000 euro), a prescin- dere dal fatto che il trasferimento sia effettuatomediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ov- vero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente lediverse speciedimezzi di pagamento. Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebri- ca di una pluralità di imputazioni sostan- zialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “ cash and carry ”) ovvero nell’i- potesi in cui una pluralità di distinti paga- menti sia connaturata all’operazione stes- sa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventi- vo accordo negoziale tra le parti (ad es. pa-

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