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36 Dossier Sanificazione/Allergeni Mixer seduto al tavolo di un ristorante, abbia la possibilità di essere informato inmaniera chiara e inequivoca- bile su quanto si troverà a mangiare, in modo da ri- cercare lo stesso grado di sicurezza anche al di fuori della propria cucina. La Normativa nel dettaglio Il RegolamentoUE1169/2011ha introdotto l’obbligo generalizzato di informare i consumato- ri in merito agli allergeni e ha poi specificato come farlo per i prodotti alimentari che verranno venduti confezionati e dotati di una propria etichetta. Pa- rallelamente ha poi indicato che l’obbligo, e quindi la responsabilità di fornire le corrette informazioni inerenti alla presenza di allergeni, riguarda anche i prodotti venduti sfusi e i prodotti preparati e serviti, facendo quindi riferimento alla somministrazione collettiva e commerciale. D’altronde il Regolamen- to riguarda l’informazione di cui il consumatore ha diritto in tutte le fasi della catena alimentare (art.1) FIPE: ALLERGENI Il 9 maggio 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. 231/2017 che adegua la normativa nazionale e sanziona la violazione delle disposizioni previste dal Regolamento UE 1169/2011, volto ad assicurare una adeguata informazione sugli alimenti ai consumatori. Ecco le disposizioni di maggior interesse per le imprese rappresentate riguardano: • l’obbligo di indicazione degli allergeni per i prodotti somministrati sul menù, apposito registro o altra modalità, ma sempre supportata da una precisa documentazione scritta, facilmente reperibile dai consumatori e dalle autorità di controllo; • la sanzione per l’omessa indicazione degli allergeni (da 3.000 a 24.000 euro) e per l’indicazione con modalità difforme da quella normativamente prevista (da 1.000 a 8.000 euro) con possibilità di ridurre la sanzione pecuniaria fino ad un terzo per le microimprese; • la conferma della disciplina del cartello recante l’indicazione di tutti gli ingredienti per i prodotti di gastronomia, gelateria, pasticceria e panetteria. Tuttavia, l’obbligo di indicazione degli allergeni deve avvenire in riferimento al singolo prodotto; • l’indicazione di decongelato sui prodotti con applicazione delle deroghe previste. La Fipe ha predisposto un software per la gestione degli allergeni (http:/ fipe.allergeni.net/ ) di facile utilizzo. Per maggiori informazioni si consiglia rivolgersi alla Fipe territoriale di competenza geografica che trovate al seguente link: http://www.fipe.it/organizzazione-territoriale/ fipe/struttura-fipe/organizzazione-territoriale ed è perciò consequenziale e logico che anche gli ali- menti forniti dalla ristorazione o attività similari ne siano soggetti. Il Regolamento fa ricadere sull’Ope- ratore del settore alimentare (OSA) la responsabilità delle informazioni che accompagnano gli alimenti, inoltre specificaquali allergeni l’OSAèobbligatoa in- dicare nelle sue preparazioni e nei prodotti che ven- de. Qualunque sia la scelta finale l’operatore dovrà fare inmodo di “indicare la presenza degli allergeni in rapporto alle singole preparazioni”. L’Operatore avrà la possibilità di mettere a punto altre e diverse modalità che garantiscano l’informazione correttaal consumatoreapattocheessanonsia fuorviante, non generi in lui alcun dubbio e sia fruibile da qualsiasi tipologia di consumatore. Resta poi l’obbligodell’O- SA di formare il proprio personale inmerito alla te- matica degli allergeni, ai danni che possono causare nei clienti allergici e alla loropresenza in tutte lepre- parazioni alimentari presenti nel proprio locale. ❁
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