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Giugno 2022 In applicazione della disposizione citata l’ art. 19 comma 8 del D.lvo 231/2017 dispone che “In caso di alimenti non preimballati ovvero non considerati unità di vendita, serviti dalle colletti- vità (…) è obbligatoria l’indicazione delle sostanze o prodotti di cui all’allegato II del medesimo regolamento”. Tali indicazioni devono essere fornite, preci- sa la legge, inmodo che siano riconducibili a ciascun alimento, prima che lo stesso venga servito al consu- matore finale dalle collettività, e deve essere apposta sumenùoregistrooappositocartellooaltrosistema equivalente , anche digitale, da tenere bene in vista. Perquelcheconcerneilricorsoasistemidigi- tali èprecisatoche “ Le informazioni fornitedovranno risultare anche da una documentazione scritta e fa- cilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale ”. Comealternativaèprevista l’opzionedi ripor- tare un “ avvisodellapossibile presenza dellemedesi- mesostanzeoprodottichepossonoprovocareallergie 1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (tra cui farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio; b) maltodestrine a base di grano; c) sciroppi di glucosio a base di orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola. 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 3. Uova e prodotti a base di uova. 4. Pesce e prodotti della pesca, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. 6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato; b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; b) lattiolo. 8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola. 9. Sedano e prodotti a base di sedano. 10. Senape e prodotti a base di senape. 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. 13. Lupini e prodotti a base di lupini. 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. o intolleranze, sulmenù, sul registro o suunapposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni chedevono risultare da una documentazione scrittae facilmente reperibile siaper l’autorità competente sia per il consumatore finale”. Sul versante sanzionatorio l’art. 23 del già menzionato D.lvo 231/2017 prevede una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000euroa24.000euro nel casodi omissionedell’in- dicazione delle sostanze oprodotti che possonopro- vocare allergie o intolleranze, salvo che il fatto costi- tuisca reato . Quando le indicazioni sugli allergeni sono rese con modalità difformi da quelle sopra descrit- te , all’operatore del settore alimentare si applica la sanzione amministrativapecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro . Quando la violazione riguarda solo aspetti formali , essa com- porta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniariadel pagamentodi una somma da500euro a 4.000 euro . ❁ ALLEGATO II SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

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