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84 Avvocato Mixer avv. ChiaraMartinuzzi Le pratiche commerciali sleali Per chi ha fretta • Lanuovanormativasullepratichecom- merciali scorrette è una novità che im- poneagli operatori di rivedere i contrat- ti inessereal finedi adeguarli allenuove disposizioni • Le pratiche sleali vengono individua- te con una distinzione tra Blacklist e Greylist • Come ogni normativa numerosi sono i dubbi interpretativi connessi all’appli- cazione concreta. Sono comunquepre- viste sanzioni e risarcimenti In questo numero indaghiamo un decreto di grande attualità, la cui applicazione è ancora in via di definizione. Di seguito, tutte le casistiche dei rapporti sleali tra acquirente e fornitore I l Decreto legislativon. 198/2021 pubblicato sulla G.U. del 30.11.2021 ed entrato in vigore dal 15 di- cembre 2021 è uno degli argomenti di maggiore attualità . Si tratta di undecreto (attuativo della dir. (UE) 2019/633) che reca disposizioni per ladisciplinadelle relazioni commerciali eper il contrastodellepratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e for- nitori di prodotti agricoli ed alimentari. Esso individua per la prima volta in modo esplicito lepratichecommerciali vietate inquantocon- trarieai principi di buona fedee correttezzaed imposte unilateralmentedauncontraentealla sua controparte. La finalità è quella di assicurare unamaggiore tutela degli operatori della filiera agricola e alimenta- re, che nel corsodegli anni spesso sono stati oggettodi pratiche scorrette. Questo decreto si innesta sul vecchio art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 27/2012 che aveva costituito un’importante novi- tà soprattutto nella regolamentazione dei ritardi nei pagamenti, ma che aveva poi avuto un’applicazione limitata anche in relazione alle scarse denunce pre- sentate dagli operatori. Oggi il sistema cambia significativamente so- prattutto perché è individuata un’autorità di contra- stoedefinisce sanzioni particolarmenteafflittive , che dovrebbero assicurare un’emersione di pratiche fino ad oggi rimaste nel buio. Lanormativa si applica ai contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari conclusi a decorrere dalla sua entrata in vigore ossia dal 15.12.2021. Dovranno invece essere adeguati, entro sei mesi da tale data, i contratti di cessione in corso di esecuzione. I CONTRATTI DI CESSIONE Lanormativaha adoggetto le “cessioni di pro- dotti agricoli ed alimentari eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipenden- temente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti” (art. 1 comma 2). Particolare importanza riveste l’art. 3 che im- pone un adeguamento contrattuale significativo. Esso infatti stabilisce che icontrattidicessione devono essere conclusi obbligatoriamente mediante attoscrittostipulatoprimadella consegnadei prodotti ceduti e devono indicare ladurata, lequantità e le ca- ratteristichedel prodottovenduto, il prezzo , che può esserefissoodeterminabile sullabasedi criteri stabiliti nel contratto, lemodalitàdi consegnaedipagamento . Sono previste forme equipollenti a quella scritta (fatture, ddt, ordine di acquisto) se gli elementi sopra descritti sono contenuti in un accordo quadro. Il legislatore ha previsto che i contratti di ces- sione devono avere la durata di un anno, salvo dero- ghemotivate anche in ragione della stagionalità con- cordata tra le parti o risultante da contratto stipulato con organizzazioni professionali o associazioni rap- presentative. LE PRATICHE SLEALI Una delle novità più significative della norma è l’identificazione esplicitadellepratiche commerciali sleali. Si distingue tra:
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