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85 Luglio-Agosto 2022 Lo StudioLegaleAvv. GaetanoForte si occupada sempredelleproblematiche legali chepossonocoinvolgere le imprese alimentari, sia a livello giudiziale che stragiudiziale. In quest’ottica di ap- proccio inclusivo si affrontano quotidia- namente le tematiche penali, civili, ammini- strative e di consulenza, quali: reati alimentari, am- bientaliequellicommessiinviolazione delle norme di sicurezza del lavoro; la responsabilitàamministrativadell’ente ed i modelli di cui al D.lgs. 231/01; con- tenziosi civili edamministrativi; gover- nance aziendale e deleghedi responsa- bilità; lenormenazionali e comunitarie sulle indicazioni obbligatorie e volon- tarie sugli alimenti, le disposizioni di igiene e sicurezza degli alimenti, la nu- traceutica, la contrattualistica, naziona- leed internazionale. Permaggiori infor- mazioni sullo Studio e le competenze dei Professionisti che vi collaborano: www.avvocatogaetanoforte.it • Blacklist Si tratta di pratiche sempre vietate. La più si- gnificativa concerne i ritardi nei pagamenti che può così sintetizzarsi: - Incasodiaccordocheprevedalaconsegna su base periodica (regolare): per prodot- ti deperibili, il mancato versamento del corrispettivodopooltre 30giorni dal ter- minedel periododi consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate (non superiore a unmese), oppure dopo oltre 30giorni dalladata in cui è stabilito l’importodacorrispondereper il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva. Per i prodotti non deperibili , il mancato pa- gamento dopo oltre 60 giorni dal termi- ne del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate (non superiore a unmese), oppure dopo oltre 60giorni dalladata in cui è stabilito l’importodacorrispondereper il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva. - In caso di accordo che preveda la conse- gna su base non periodica: per i prodotti deperibili , il mancato pagamento dopo oltre 30 giorni dalla data di consegna oppure do- po oltre 30 giorni dalla data in cui è stato stabilito l’importoda corrispondere, a secondadi qualedelle due date sia successiva . Per i prodotti nondeperibi- li , l’omessoversamentodel corrispettivodopooltre 60 giorni dalla data di consegna convenuto oppure dopooltre 60giorni dalladata incui è stato stabilito l’importoda corrispondere, a secondadi qualedelle due date sia successiva. - In base all’art. 4 comma 5- bis , la disciplina dei ter- mini di pagamento relativi ai prodotti deperibili si applica altresì ai seguenti prodotti agricoli e ali- mentari: a) preconfezionati che riportano una data di sca- denza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) sfusi , anche se posti in involucro protettivo o re- frigerati, non sottoposti a trattamenti atti a pro- lungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti abasedi carne chepresentinouna tra le seguenti caratteristichefisico-chimiche: awsupe- riore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw supe- riore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte . - Tra lealtrepratiche in blacklist si possonocitare l’an- nullamento, da parte dell’acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili conunpre- avviso inferiore a 30 giorni o la richiesta al fornitore, dapartedell’acquirente, di pagamenti chenonsono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimen- tari nonché altre pratiche espressamente indicate che sottendono una sproporzione tra i rapporti. • Greylist Sonoelencatenella c.d. Greylist lepratiche che si presumono sleali e vietate salvo accordo chiaro e univoco previsto nel contesto del contratto di cessio- ne concluso tra le parti o in altro accordo successivo . Si tratta inmolti casi della richiesta di pagamenti ul- teriori, ad esempio per spese promozionali o di mar- keting oaltreprestazioni non strettamentepertinenti al contratto di cessione. Vengono anche indicati i requisiti delle buo- ne pratiche commerciali che gli operatori potranno ancheveicolarenell’ambitodimessaggi pubblicitari . LE SANZIONI L’ICQRF vienedesignato come autoritànazio- nale di contrastopreposta all’accertamentodelle pra- tiche scorrette. Esso potrà imporre l’inibizione della pratica scorretta nonché applicare sanzioni ammi- nistrative . Il decreto prevede infatti sanzioni proporzio- nali che vengono calcolate come percentuale (fino al 5%) del fatturatorealizzatonell’ultimoeserciziopre- cedente all’accertamento , fissando comunque san- zioni minime. Restano salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni del decreto. Vengono infine determinate le modalità per la denunzia delle pratiche scorrette nonché i soggetti legittimati. CONCLUSIONI La nuova normativa sulle pratiche commer- ciali scorrette costituisce una novità che impone agli operatori di rivedere i contratti in essere al fine di ade- guarli alle nuove disposizioni. L’obiettivo è quello di tutelare i soggetti più de- bolidellafilieraegarantiremaggioreequitàneirapporti. Come ogni normativa numerosi sono i dub- bi interpretativi connessi all’applicazione concreta. Occorrerà tuttavia attendere gli sviluppi dei prossimi mesi per comprenderequali sarannogli orientamenti delle autorità di controllo ed avere la prima casistica operativa. ❁

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