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D

al 25 giugno 2015 sono soppresse le col-

laborazioni coordinate a progetto e le

associazioni in partecipazione con ap-

porto di lavoro. Restano validi i contratti

ancora in essere fino a naturale scadenza.

Lavoro a progetto

La nuova riforma del lavoro, meglio conosciuta

come “Jobs act” ha rimarcato la centralità del

lavoro subordinato a tempo indeterminato come

“forma comune di contratto di lavoro”.

I classici contratti di “collaborazione coordinata

a progetto” introdotti dalla Riforma Biagi del

2003 non saranno più stipulabili, e quelli esi-

stenti, alla scadenza non saranno più rinnovabili.

Questo significa che si potranno continuare a

stipulare contratti di collaborazioni coordinate

e continuative, senza il “vincolo” del progetto,

purché rispecchino i classici requisiti tipici delle

collaborazioni:

Assenza di subordinazione rispetto al com-

mittente;

Continuità;

Coordinazione;

Carattere personale (o almeno prevalente) della

prestazione.

Dal 1° gennaio 2016 le collaborazioni “non ge-

nuine” che quindi hanno intento di eludere la

norma, saranno ricondotte al lavoro subordinato,

tranne in alcuni casi specifici quali:

Collaboratori iscritti in Albi Professionali;

Collaboratori componenti di organi di ammi-

nistrazione e controllo (sindaci, CdA, etc);

Attività istituzionali per Enti e Associazioni

sportive;

Collaborazioni su accordi collettivi nazionali

promosse da sindacati nazionali per particolari

esigenze di alcuni settori.

Si ricorda che l’Inps ha contestato frequentemente

alcuni atteggiamenti elusivi quali: prestazioni

svolte sempre in orari predeterminati; retribu-

zioni pagate a scadenze fisse; lavoro svolto nella

sede aziendale e con strumenti messi a disposi-

zione del datore di lavoro/committente.

Associazioni in partecipazione

Con la riscrittura del comma 2 dell’art. 2549 del

c.c., dal 25 giugno sono soppresse le associa-

zioni in partecipazione con apporto di lavoro,

nel caso in cui l’associato sia una persona fisica.

I contratti ancora in corso restano validi fino

alla loro cessazione naturale. Restano valide le

associazioni con apporto di capitale.

L’intento della norma è di eliminare l’uso elusivo

di questo istituto, spesso abusato permascherare

false collaborazioni se non proprio rapporti di

lavoro dipendente.

Alla luce di questa novità, gli operatori devono

rivedere molte posizioni lavorative, soprattutto

quelle tra parenti, dove l’associazione in parteci-

pazione era spesso abusata tra coniugi e affini.

Si dovrà pertanto ricorrere ad imprese familiari

o a collaborazioni vere e proprie.

Anche la Cassazione è intervenuta più volte su

questo istituto, censurando in concreto alcune

modalità di effettuazione della prestazione quali

il pagamento di utili a cadenza fissa; l’impartire

ordini e direttive per controllare la prestazione; la

mancata ricezione del rendiconto della gestione

da parte dell’associato.

M

88

mixer

settembre 2015

Il commercialista

gli esperti

Jobs Act,

stop al lavoro

a progetto

Il dr. Walter Pugliese

risponde alle domande

inoltrate a:

info@studiowpugliese.

it che verranno

pubblicate sui prossimi

numeri del mensile.

Chi volesse inviare le

domande autorizza

MIXER a pubblicare i

suoi riferimenti (nome,

cognome, indirizzo

e-mail) a meno di esplicita

richiesta contraria.

Studio Walter Pugliese

tel. 02/87380518

fax 02/ 87380630

info@studiowpugliese.it

DAL /6/2015 Associato

persona diverso da

Apporto di

fisica

p. fisica

lavoro

NO

SI

capitale

SI

SI

miste

NO

SI

CONTRATTI A PROGETTO E ASSOCIATI (DI

LAVORO): SOPPRESSI DAL 25 GIUGNO!

di Walter Pugliese