D
al 25 giugno 2015 sono soppresse le col-
laborazioni coordinate a progetto e le
associazioni in partecipazione con ap-
porto di lavoro. Restano validi i contratti
ancora in essere fino a naturale scadenza.
Lavoro a progetto
La nuova riforma del lavoro, meglio conosciuta
come “Jobs act” ha rimarcato la centralità del
lavoro subordinato a tempo indeterminato come
“forma comune di contratto di lavoro”.
I classici contratti di “collaborazione coordinata
a progetto” introdotti dalla Riforma Biagi del
2003 non saranno più stipulabili, e quelli esi-
stenti, alla scadenza non saranno più rinnovabili.
Questo significa che si potranno continuare a
stipulare contratti di collaborazioni coordinate
e continuative, senza il “vincolo” del progetto,
purché rispecchino i classici requisiti tipici delle
collaborazioni:
•
Assenza di subordinazione rispetto al com-
mittente;
•
Continuità;
•
Coordinazione;
•
Carattere personale (o almeno prevalente) della
prestazione.
Dal 1° gennaio 2016 le collaborazioni “non ge-
nuine” che quindi hanno intento di eludere la
norma, saranno ricondotte al lavoro subordinato,
tranne in alcuni casi specifici quali:
•
Collaboratori iscritti in Albi Professionali;
•
Collaboratori componenti di organi di ammi-
nistrazione e controllo (sindaci, CdA, etc);
•
Attività istituzionali per Enti e Associazioni
sportive;
•
Collaborazioni su accordi collettivi nazionali
promosse da sindacati nazionali per particolari
esigenze di alcuni settori.
Si ricorda che l’Inps ha contestato frequentemente
alcuni atteggiamenti elusivi quali: prestazioni
svolte sempre in orari predeterminati; retribu-
zioni pagate a scadenze fisse; lavoro svolto nella
sede aziendale e con strumenti messi a disposi-
zione del datore di lavoro/committente.
Associazioni in partecipazione
Con la riscrittura del comma 2 dell’art. 2549 del
c.c., dal 25 giugno sono soppresse le associa-
zioni in partecipazione con apporto di lavoro,
nel caso in cui l’associato sia una persona fisica.
I contratti ancora in corso restano validi fino
alla loro cessazione naturale. Restano valide le
associazioni con apporto di capitale.
L’intento della norma è di eliminare l’uso elusivo
di questo istituto, spesso abusato permascherare
false collaborazioni se non proprio rapporti di
lavoro dipendente.
Alla luce di questa novità, gli operatori devono
rivedere molte posizioni lavorative, soprattutto
quelle tra parenti, dove l’associazione in parteci-
pazione era spesso abusata tra coniugi e affini.
Si dovrà pertanto ricorrere ad imprese familiari
o a collaborazioni vere e proprie.
Anche la Cassazione è intervenuta più volte su
questo istituto, censurando in concreto alcune
modalità di effettuazione della prestazione quali
il pagamento di utili a cadenza fissa; l’impartire
ordini e direttive per controllare la prestazione; la
mancata ricezione del rendiconto della gestione
da parte dell’associato.
M
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mixer
settembre 2015
Il commercialista
gli esperti
Jobs Act,
stop al lavoro
a progetto
Il dr. Walter Pugliese
risponde alle domande
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it che verranno
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info@studiowpugliese.itDAL /6/2015 Associato
persona diverso da
Apporto di
fisica
p. fisica
lavoro
NO
SI
capitale
SI
SI
miste
NO
SI
CONTRATTI A PROGETTO E ASSOCIATI (DI
LAVORO): SOPPRESSI DAL 25 GIUGNO!
di Walter Pugliese