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13 Ottobre 2021Si avvicina la data del 15 ottobre, quando scatterà l'obbligo del green pass nei luoghi di lavoro. E con due decreti della presidenza del Consiglio, il governo precisa ulteriormente quali saranno le modalità di controllo della certificazione verde sia nel settore pubblico che in quello privato.
Per quest’ultimo, allo scopo di dare l’ok all’uso di specifiche applicazioni e piattaforme digitali per la verifica dei green pass, è stato necessario ottenere il parere favorevole del Garante della privacy, che ha anche definito le regole da rispettare per tutelare i dati sensibili dei lavoratori. Tra le 11 Faq (domande frequenti) con le risposte ai quesiti più comuni pubblicate sul sito della presidenza del Consiglio, viene ad esempio sottolineato che l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli aziendali e di settore. Inoltre, chi è in attesa di green pass ma è vaccinato o negativo a un tampone, potrà accedere al posto di lavoro presentando il certificato rilasciato dalla struttura sanitaria o da chi ha effettuato la vaccinazione o il test.
In via generale, la verifica del possesso e della validità del green pass potrà essere effettuata manualmente o in via automatizzata, dal momento che la disponibilità della certificazione non può essere oggetto di autocertificazione da parte dei dipendenti e fornitori. Per questo motivo, i ministeri della Salute, dell’Economia e dell’Innovazione tecnologica mettono a disposizione dei datori di lavoro pubblici e privati un pacchetto di software per la verifica del certificato verde che possa integrare la app "Verifica C19", già scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone. Il Garante per la privacy ha dato poi parere favorevole quindi all’impiego di un pacchetto di sviluppo per applicazioni da integrare nei sistemi di controllo agli accessi, considerati validi sia in ambito lavorativo pubblico sia privato.
Massimo 48 ore e non oltre sarà, inoltre, l’anticipo di tempo in cui il datore di lavoro può richiedere ai propri lavoratori il green pass per svolgere l’attività lavorativa. La richiesta - si legge nel Dpcm - è possibile «per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse all’erogazione di servizi essenziali».
Il QrCode collegato al green pass che viene scansionato durante i controlli non può in nessun modo essere conservato dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia, né utilizzato in seguito. Lo stesso vale anche per tutte le informazioni rilevate durante i controlli automatizzati che non dovranno essere registrate né utilizzate in seguito.
Per quanto riguarda lo smart working, nel caso in cui, per motivi organizzativi interni all’azienda o all’amministrazione pubblica, al lavoratore venisse chiesto di svolgere la propria attività lavorativa da remoto (indipendentemente dal possesso o meno del certificato), non gli potrà essere richiesto il green pass, né tanto meno il documento potrà essere verificato a distanza con le app o le piattaforme digitali.
Il lavoratore che si presenta senza green pass, o comunica in anticipo di non averlo, non potrà accedere al posto di lavoro. Resterà a casa senza stipendio. Questo non comporterà però nessuna sanzione disciplinare, anche se secondo una circolare di Confindustria, se la mancanza del lavoratore causa danni all’azienda, l’azienda stessa può cercare di rivalersi sul suo dipendente.
Per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni, il nuovo Dpcm stabilisce che i controlli a campione vanno fatti a rotazione, coinvolgendo di conseguenza nell’arco dei cinque giorni all’interno della settimana lavorativa tutta la popolazione aziendale. Non solo, tali controlli devono essere fatti «prioritariamente» durante la mattinata, quindi poco dopo l’ingresso in fabbrica o in ufficio.
Sono soggetti all’obbligo di green pass anche «i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o ristorazione, il personale delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accede alle infrastrutture, gli addetti alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di caffè e merendine, quelli chiamati anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti, i collaboratori, nonché chi frequenta corsi di formazione, i corrieri che recapitano posta, destinata ai dipendenti che dovessero riceverla in ufficio (anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass se accedono alla struttura)».
Infine, il datore di lavoro è tenuto a segnalare al prefetto il lavoratore entrato in azienda senza il certificato verde. Un obbligo aggiuntivo che se non piace alle associazioni delle imprese, può però portare a una sanzione amministrativa dai 400 ai 1.000 euro. In caso di violazione reiterata - l’imprenditore è tenuto comunque a incaricare un responsabile dei controlli - la sanzione amministrativa è raddoppiata.
Quando si trova nelle condizioni di rinunciare a un dipendente senza pass, l'imprenditore può attivare un sistema di sostituzione interno. Soltanto le piccole aziende con meno di 15 dipendenti possono sostituire il lavoratore per un periodo di dieci giorni prolungabile con altri dieci.
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A cura di Matteo Cioffi
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