pubblici esercizi
27 Maggio 2014Anche se sono passati alcuni mesi, è bene ricordare i principali elementi contenuti nel piano "Destinazione Italia" in merito al tema del lavoro.
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014, la legge 21 febbraio 2014, n. 9 di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia».
Tra le varie misure, ricordiamo l’approvazione dell’incremento delle sanzioni amministrative riguardanti le violazioni su lavoro regolare e sicurezza nei luoghi di lavoro e la contestuale assunzione di nuovo personale ispettivo. In particolare il Legislatore ha ridefinito – rispetto a quelli previsti nel decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 - gli importi sanzionatori collegati alle irregolarità in materia di orario di lavoro e di lavoro sommerso (articolo 14 della legge n. 9 del 2014).
Orario di lavoro
È stato confermato l’aumento del 30% degli importi delle sanzioni amministrative per mancata comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro (si veda Circolare FIPE n. 8/2014). Inoltre viene chiarito che restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
Infine, il decreto prevede che le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di durata massima dell’orario di lavoro consentita, nonché in caso di mancato rispetto della disciplina normativa sul riposo settimanale (art. 18 bis c. 3 e 4 del d. lgs 66/2003) siano raddoppiate (in luogo della decuplicazione originariamente prevista nel testo del decreto legge - si veda Circolare FIPE n. 8/2014) e che tale disposizione si applichi alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (24 dicembre 2013).
Lavoro sommerso
Su questo tema, l’articolo 14 della legge n. 9 ha previsto un incremento del 30% dell’importo delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, nonché delle somme aggiuntive di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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