Pertanto, in questo nuovo quadro normativo, la fissazione degli orari di aper-
tura e chiusura degli esercizi pubblici è una libera scelta degli imprenditori.
Secondo il TAR risulta pertanto abrogato, per questo aspetto, l’art. 50, comma
7 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, come pure le norme regionali corrispondenti,
con cui i comuni possono operare una programmazione generale degli orari.
Ne consegue, secondo il TAR, che i comuni potranno perseguire finalità quali
la protezione dal rumore di chi abita in prossimità di esercizi musicali e la re-
pressione di situazioni che creano allarme sul piano dell’ordine pubblico, ma
non intervenendo in via generale sugli orari.
Potranno farlo solo attraverso altri strumenti di regolazione, strettamente
proporzionali al fine perseguito e con adeguata motivazione, come imporre
misure di insonorizzazione dei locali, negare motivatamente la deroga al su-
peramento dei limiti di immissione sonora ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett.
h), della legge 26.10.1995, n. 447, oppure adottando ordinanze contingibili
urgenti per un periodo limitato, oppure ancora effettuando segnalazioni al
questore ai fini dell’adozione di provvedimenti ex art. 100 del Tulps.
La sentenza in commento conferma pienamente la tesi interpretativa soste-
nuta dal Silb all’indomani dell’entrata in vigore delle disposizioni sulla libera-
lizzazione di cui al D.L. n. 201 del 2011.
u
Avv. Attilio Pecora
(Consulente legale nazionale Silb-Fipe)
N
L
Si ricorda che i locali associati al SILB-FIPE, in regola
con i versamenti alla S.I.A.E. delle quote associative,
godono della tutela legale gratuita per i casi e alle
condizioni previste.
Info e modulo di richiesta assistenza legale sulla home
page del sito dell’associazione
L’AVVOCATO