“L’
art. 31, comma 1 del cd. ‘Decreto sviluppo’ 6 dicem-
bre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre
2011, n. 214 che ha liberalizzato gli orari degli esercizi
commerciali e di somministrazione di alimenti e be-
vande è applicabile anche agli esercizi pubblici dove
l’attività di somministrazione è secondaria rispetto a quella di intrattenimen-
to musicale”.
È quanto ha affermato il TAR della Lombardia sezione distaccata di Brescia con
sentenza depositata il 14 febbraio scorso, la prima in Italia sull’argomento.
Secondo i Giudici amministrativi dunque anche i locali classificati ai sensi
dell’art. 3, comma 6-d della legge 25 agosto 1991, n. 287 – “pubblici esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande nei quali sia prevalente l’attività
congiunta di trattenimento e svago” – beneficiano del regime giuridico di
deregolamentazione reso esplicito dall’art. 1, comma 1-b del DL 24 gennaio
2012, n. 1, che ha disposto l’abrogazione di tutte le norme che “impediscono,
limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel
tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena
concorrenza fra gli operatori economici”.
L’AVVOCATO
La libera scelta
degli
imprenditori
La liberalizzazione degli orari è applicabile anche alle discoteche. Lo ha stabilito il TAR
della Lombardia sezione di Brescia
“i comuni potranno perseguire finalità:
LA PROTEZIONE DAL
RUMORE
di chi abita in prossimità di esercizi musicali e la
repressione di situazioni che creano allarmE”
N
L