pubblici esercizi
16 Ottobre 2012Gentile Avvocato...
Mio padre con i suoi fratelli ha costituito, qualche tempo fa, una impresa familiare alla quale mi piacerebbe partecipare in veste di collaboratore. Cosa devo fare per realizzare questo mio desiderio e tutelare la mia posizione all’interno dell’impresa? Quali sono i miei diritti ? E dal punto di vista fiscale, tale decisione cosa comporta ? Cosa dovrò fare se dovessi poi decidere di non prestare più attività lavorativa all’interno dell’impresa familiare?
(lettera firmata)
Egregio Signore
Lei potrà sicuramente partecipare all’impresa familiare costituita da Suo padre insieme ai suoi fratelli, purché segua alcuni piccoli, ma essenziali accorgimenti. Anzitutto, dovrà rivolgersi ad un notaio, ad esempio lo stesso che, mediante atto pubblico, ha costituito, a suo tempo, l’azienda, così da poterLa inserire nell’elenco dei familiari che già prestano in modo continuativo l’attività lavorativa nell’impresa medesima. In tal modo, il lavoro che Lei andrà a svolgere all’interno dell’impresa familiare verrà riconosciuto e, quindi, tutelato dalla legge. Infatti, l’art.230 bis, comma primo, codice civile stabilisce che il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto a percepire un mantenimento nonché a partecipare agli utili dell’impresa medesima e agli incrementi in proporzione, però, alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Tenga conto, poi, che tutte le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione dell’attività vengono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. La norma civilistica, dunque, ha inteso offrire una sorta di tutela giuridica ai familiari dell’imprenditore che, prima della riforma del diritto di famiglia avvenuta nel 1975, troppo spesso rischiavano di essere costretti ad una collaborazione informale e anonima, privi di ogni diritto e di ogni facoltà decisoria. Venendo, poi, all’aspetto fiscale, La informo che l’impresa familiare rappresenta un metodo efficace per dividere il reddito tra più soggetti, riducendo così l’aliquota applicata per le imposte dirette (D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, art.5).
Infatti, fermo restando che l’imprenditore (che rimane l’unico responsabile di tutte le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’impresa) deve conseguire almeno il 51% del reddito, la parte rimanente, pari al 49%, viene, invece, distribuita tra i collaboratori in base alla quantità e qualità del lavoro prestato in modo continuativo e prevalente, secondo le quote di partecipazione agli utili di ciascuno e indicate nella dichiarazione dei redditi che tutti i familiari dovranno compilare (peraltro tutti i componenti dell’impresa familiare sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Commercio secondo quanto stabilito dal D.P.R 597/73 art. 5, D.P.R. 917/89 art. 5 e circolare Inps n.80/93). Qualora, poi, dovesse decidere di non svolgere più attività lavorativa all’interno dell’impresa familiare, Lei avrà diritto alla liquidazione della sua partecipazione (che sarà esentasse), ossia alla quota di utili e di incrementi individuata in funzione della qualità e quantità del lavoro prestato. L’art. 230 bis c.c. al quarto comma prevede che la liquidazione sia fatta in danaro, ma nulla esclude che le parti possano accordarsi diversamente.
Avv Cinzia Calabrese Tel. 02/45472838 Fax 02/45472588
L’avvocato Cinzia Calabrese si mette a disposizione per rispondere alle domande inoltrate alla mail cinzia.calabrese@cinlex.it, che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza la rivista Mixer a pubblicare i suoi riferimenti, quali nome, cognome e indirizzo di posta elettronica.
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