pubblici esercizi
09 Gennaio 2013di Avvocato Attilio Pecora (consulente legale nazionale Silb-Fipe)
La legge 8.11.2012, n. 189 che ha convertito il D.L. n. 158/2012 (cd. “decreto salute Balduzzi”) ha introdotto all’art. 7 importanti novità per la vendita di alcolici:
• il comma 3-bis modifica la legge 30.3.2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati”, introducendo l’art.14-ter.
Il nuovo articolo così dispone:
“ Art.14- ter. (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori).
1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a1000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi”.
• Il comma 3-ter modifica l’articolo 689 del codice penale e introduce dopo il primo comma due nuovi commi; pertanto il nuovo testo dell’articolo è il seguente:
“1. L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno.
1-bis La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici (comma inserito da L. 158/2012)
1-ter Se il fatto di cui al primo comma e’ commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi (comma inserito da L. 158/2012).
2. Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata.
3. La condanna importa la sospensione dall’esercizio.
Alcuni chiarimenti:
• il nuovo articolo 14-ter della legge n. 125/2001 punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria chi vende alcolici ai minori di anni 18, mentre il primo comma dell’art. 689 del c.p., non modificato dalla legge n. 158/2012, punisce ancora con una sanzione penale l’esercente un pubblico esercizio che somministra a minore di anni 16;
• se il titolare dell’esercizio pubblico “somministra” a minore di anni 18 ma maggiore di anni 16 non commette alcuna violazione;
• se il titolare dell’esercizio commerciale vende a minore di anni 16 è punito sempre con una sanzione amministrativa e non penale;
• se il titolare dell’esercizio pubblico “vende” per asporto l’alcolico al minore di anni 18 è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal citato art. 14-ter;
• la sanzione penale prevista dal primo comma dell’art. 689 del c.p. si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti; non viene quindi punita la vendita ma solo la somministrazione di alcolici a minori di anni 16 mediante distributore automatico; affinchè si attui somministrazione occorre che il distributore sia all’interno di un locale attrezzato per il consumo sul posto (ad es. con tavoli, sedie ecc.); diversamente è vendita e quindi sanzionabile amministrativamente con art. 14-ter della L. n. 125/2001;
• l’obbligo di chiedere l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta, è previsto solo dall’art. 14-ter per la vendita di alcolici e non dall’art. 689 del c.p. in caso di somministrazione.
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