caffè
04 Aprile 2013In una recente sentenza, la 75/2/2012 della CTP di Lecco il numero di tazzine di caffè somministrate è stato utilizzato per ricostruire i pasti consumati, in assenza di ricevute rilasciate esclusivamente per il servizio bar.
Il consumo di caffè per i bar è uno degli elementi indiziari che i verificatori utilizzano in fase di accertamento, esattamente come il “tovagliometro” per i ristoranti.
Le stesse Metodologie di Controllo elaborate dall’Agenzia delle Entrate evidenziano l’importanza della valutazione delle dosi utilizzate per la preparazione delle principali somministrazioni. Non solo: “le dichiarazioni rese dalla parte (ndr: soggetto verificato) circa le quantità utilizzate potranno essere oggetto di prove empiriche qualora se ne ravvisi la necessità, ovvero di osservazione diretta delle preparazioni nel corso di un piantonamento”. Argomentando, la citata sentenza ribadisce che il consumo di caffè costituisce una presunzione semplice dotata dei requisiti previsti dall’art. 2729, ossia di gravità, precisione e concordanza.
Una sentenza diversa
Di diverso avviso, e quindi pro contribuente, si cita una sentenza della CTR del Piemonte, la 81/10/2011, in cui i Giudici affermano che “mentre il consumo di un tovagliolo equivale con una alta verosimiglianza all’esistenza di un fruitore di pasto….il consumo di caffè è un elemento del tutto variabile, che può non corrispondere in maniera univoca e meccanicistica all’esistenza di un consumatore di un pasto completo”. Nel caso oggetto della sentenza Piemontese, i giudici sono stati convinti dalla tesi del contribuente per il quale i grammi di miscela utilizzati per una tazza di caffè che in maniera quasi “standard” e riconosciuta dagli operatori è di circa 7 grammi, per un cattivo funzionamento della macchina del caffè, per molti mesi è stato di 9 grammi e per altri mesi di 8 grammi. Queste diverse quantità impattano ovviamente sulla ricostruzione dei consumi di tazzine e quindi dei ricavi, effettuate dai verificatori.
Abbiamo citato due sentenze recenti abbastanza paradigmatiche dove si evince il diverso orientamento dei giudici per argomenti similari.
Sicuramente ogni verifica fiscale è unica e a se stante perché ogni bar verificato è diverso dagli altri.
Ma gli elementi e le informazioni che i verificatori considerano sono ormai codificate (basta leggere sul sito dell’Agenzia Entrate le Metodologie di controllo per il settore di riferimento).
Quindi è importante che ogni gestore di bar si doti e conservi di tutte le prove che possano essere di ausilio per meglio difendersi in caso di verifica (es. fatture di manutenzione della macchina da caffè in caso di periodi di mancato o cattivo funzionamento della stessa).
Studio Walter Pugliese
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