pubblici esercizi
12 Aprile 2011Egregio Avvocato,
vanto un credito nei confronti di un’impresa che è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano. Quale procedura devo seguire al fine di recuperare il mio credito?
Lettera firmata
Egregio Signore
a seguito della sentenza dichiarativa del fallimento si apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Nella sentenza con cui si dichiara il fallimento si ordina al fallito di depositare il bilancio e le scritture contabili e fiscali entro tre giorni e di indicare l’elenco dei creditori e viene fissata inoltre la prima udienza di verifica dei crediti.
Ha così inizio la procedura fallimentare che può essere suddivisa in distinte fasi. La prima fase, gestita dal Curatore, comprende tutte quelle operazioni (apposizione di sigilli, inventario dei beni) necessarie ad amministrare il patrimonio del fallito.
La seconda fase serve ad individuare i singoli creditori ammessi a partecipare al riparto dei beni del fallito. Pertanto, un creditore che abbia ricevuto notifica della sentenza dichiarativa del fallimento deve depositare in cancelleria la domanda di insinuazione al passivo trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica dei crediti. In tale domanda il creditore deve indicare eventuali ragioni di prelazione, il suo credito e i documenti giustificativi del credito. è comunque possibile depositare i documenti fino al giorno dell’udienza di verifica o anche insinuarsi al passivo tardivamente. La domanda presentata da ciascun creditore viene esaminata dal Curatore il quale dopo aver predisposto l’elenco di tutti i creditori e dei loro rispettivi crediti ammessi, deposita il progetto di stato passivo nella Cancelleria del Tribunale che ha emesso la sentenza. All’udienza di verifica dei crediti, il Giudice Delegato decide su ciascuna domanda, accogliendola o respingendola, ed al termine rende esecutivo lo stato passivo. Accertato il passivo, il Curatore provvede alla verifica della consistenza del patrimonio del fallito (l’attivo) e ne redige un inventario. A questa fase segue la liquidazione dell’attivo mediante la vendita dei beni del fallito e il riparto del ricavato tra i creditori. Dovranno essere prima rimborsate le spese o i debiti contratti dal Curatore nel corso della procedura fallimentare, poi saranno soddisfatti i creditori privilegiati ed infine i chirografari (quelli che non hanno titolo per essere ritenuti privilegiati e pertanto sono soddisfatti per ultimi), come nel caso qui esposto.
Al termine della procedura di riparto, il Tribunale con decreto motivato, su istanza del Curatore o anche d’ufficio, dichiara la chiusura del fallimento.
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