pubblici esercizi
12 Luglio 2017Dal 6 aprile non è più necessaria l’autorizzazione paesaggistica per ottenere dal Comune la concessione di suolo pubblico per la collocazione di elementi “leggeri”, come tende, pedane, elementi ombreggianti, ecc. nelle aree vincolate esterne dei pubblici esercizi. È quanto stabilisce il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata” che ha portato finalmente quella semplificazione burocratica che gli operatori del settore e FIPE stessa auspicavano da anni. Infatti, a partire dalla Direttiva Ornaghi del 2011, passando per i diversi Decreti Turismo e Cultura del 2013 e del 2014, sono stati molti i provvedimenti che hanno cercato di fare chiarezza sulla materia dell’autorizzazione paesaggistica, ma che, non prevedendo un reale coordinamento tra Regioni, enti locali e Soprintendenze, hanno finito per causare solo molta confusione tra gli operatori, generando anche disparità di trattamento tra le varie Regioni (si pensi all’Accordo sottoscritto sul tema tra la Regione Friuli- Venezia Giulia e il MIBACT nel 2014). La particolarità di questo DPR, invece, risiede proprio nel fatto che la sua disciplina trova immediata applicazione nelle Regioni a statuto ordinario e vincola all’adeguamento le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.
In particolare, l’esonero dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica nei casi previsti si applica immediatamente a tutto il territorio nazionale, superando quindi qualsiasi normativa regionale o regolamento comunale che prescrive diversi adempimenti per quelle fattispecie. In particolare, per quanto riguarda gli interventi di interesse per bar e ristoranti, viene finalmente stabilito a livello nazionale che per l’installazione in aree vincolate di elementi facilmente rimovibili, quali tende, pedane, elementi ornamentali, elementi ombreggianti, ecc. all’esterno di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande non sarà necessaria in nessun caso l’autorizzazione paesaggistica, con notevole semplificazione degli adempimenti per la richiesta del suolo pubblico. In tali installazioni sembra potersi ritenere pacifico l’inserimento anche di tavolini e sedie, in quanto elementi di arredo a bassissimo impatto, benché non esplicitamente inseriti nel testo.
Sarà invece soggetta al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata la collocazione di strutture come verande e simili tali da configurare spazi chiusi all’esterno delle attività di somministrazione o l’installazione di manufatti di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali chioschi, servizi igienici e cabine o la prima installazione dei predetti manufatti di facile rimozione aventi carattere stagionale. È importante ricordare, però, che la semplificazione riguarda solo l’autorizzazione paesaggistica mentre rimane ferma la disciplina amministrativa a cui sono assoggettati i vari interventi, in particolare per quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi, i provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e l’esercizio di attività commerciali su area pubblica. Finalmente una buona notizia di semplificazione per gli esercenti in vista della prossima stagione estiva!
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