29 Luglio 2013
L’I.S.I. (Imposta sugli Intrattenimenti) è in contrasto con la Direttiva CEE n. 112/2006: prime “storiche” sentenze in Italia della Magistratura Tributaria.
Annullati atti di accertamento fiscali per oltre 71.000,00 euro.
Per la prima volta in Italia la Magistratura Tributaria ha stabilito che la normativa nazionale in materia di imposta sugli intrattenimenti (I.S.I.) è in contrasto con l’art. 401 della Direttiva CEE del 28 novembre 2006, n. 112.
Con tale motivazione la Commissione Tributaria di 1° grado di Savona ha annullato avvisi di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate a carico di una discoteca per un ammontare complessivo, per imposta ritenuta evasa e sanzioni, pari ad oltre 71.000,00 euro.
Esaminando fatture e documentazione acquisita presso il contribuente relativa agli anni precedenti, il Fisco aveva ritenuto che non risultava provata con certezza l’esecuzione di musica dal vivo in misura superiore al 50% dell’orario di apertura del locale, per cui aveva accertato l’evasione dell’I.S.I. per l’intero periodo d’imposta oggetto di accertamento.
Le quattro sentenze contestualmente emesse hanno accolto altrettanti ricorsi redatti contro i suddetti accertamenti dall’Avv. Attilio Pecora, legale nazionale del Silb-Fipe, associazione che da tempo sostiene la tesi della violazione della normativa comunitaria ad opera di quella nazionale italiana sull’I.S.I.
La sentenza non ha efficacia erga omnes, cioè non ha effetti generali, ma ne produce solo nei confronti del contribuente ricorrente.
Costituisce però un primo, storico precedente giurisprudenziale, che si spera possa aprire la strada ad ulteriori pronunce analoghe e, in prospettiva, condurre all’abolizione definitiva di un’imposta iniqua ed odiosa, che rende peraltro il carico tributario sulle imprese del settore assolutamente insostenibile.Nelle stesse sentenze risulta accolto anche l’ulteriore motivo di ricorso che sostiene l’illegittimità dell’accertamento dell’evasione dell’I.S.I. sulla base di soli controlli operati ex post - cioè non contestuali ai trattenimenti in corso mediante la doverosa verifica in tempo reale circa la effettiva presenza e la durata della musica dal vivo - ma fondati solo su una documentazione non ritenuta probante dal Fisco.
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A cura di Matteo Cioffi
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