24 Ottobre 2014

Avv. Giorgio Tramacere e il caso dei due dj svizzeri


Avv. Giorgio Tramacere e il caso dei due dj svizzeri

Lo studio dell'avvocato Giorgio Tramacere apre le porte a produttori, cantanti, registi, attori, manager, dj e coloro che si occupano di spettacolo in generale. “In questi ultimi anni la musica e il cinema hanno subito un profondo e radicale cambiamento dovuto, da una parte, al rapido progresso tecnologico che ha completamente stravolto il modo di produrre musica e cinema e, dall’altra parte, dal cambiamento delle strategie di comunicazione e di distribuzione delle produzioni medesime. L’innovazione tecnologica sia a livello di produzione (dalla diffusione del protocollo MIDI, fino alla virtualizzazione degli strumenti “instrument”), che a livello di ricerca dell’interfaccia-utente perfetta (si pensi ai sistemi di interazione tra utente e macchina “Tablet, Smartphone”), hanno obbligato gli addetti ai lavori, abituati alle vecchie dinamiche del settore e del mercato, a modificare completamente il modo di lavorare e di promuovere i nuovi prodotti. Grazie ad internet l'accesso al prodotto musicale è oggi immediato. Rispetto al passato, il rapporto tra il consumatore e la casa discografica è ora diretto e ciò con consistenti vantaggi sia nello sviluppo creativo, che nella promozione dei nuovi artisti emergenti. Internet è, infatti, lo spazio ideale nel quale i nuovi artisti e i produttori possono promuovere la loro musica. Queste nuove dinamiche necessitano ancora di più di una assistenza sia tecnica che legale”.

In materia di “copia lavoro” per i dj, l'avvocato Tramacere si è occupato del caso dei due dj svizzeri che hanno subito in Italia un sequestro penale e una sanzione di più di 13 milioni di euro. “È un caso che ha suscitato molto interesse perché le sanzioni inflitte ai due dj erano superiori a quattordici milioni di euro. In occasione del Festival Internazionale Union Latino Europea 'XXV Megastage Caraibico', ben dodici finanzieri procedevano al sequestro degli hard disk e dei cd in possesso a due noti dj svizzeri, infliggendo inoltre agli stessi due sanzioni stellari (una per più di 13.800.000 e l’altra di circa € 500.000). Nello specifico, veniva contestata la violazione della normativa sul diritto d’autore, sia per la mancanza del bollino Siae sui cd sequestrati, che di idonea documentazione comprovante che gli mp3 dei brani contenuti negli hard disk (circa 85.000) erano stati acquistati regolarmente. La vicenda ha fatto scalpore anche in Svizzera, tant’è che i funzionari della Suisa (la “Siae svizzera”), preoccupati per gli effetti di questa decisione sui numerosi artisti e musicisti svizzeri “in trasferta” in Italia, mi contattavano chiedendomi una spiegazione riguardo a tali sanzioni che definivano ridicole. Impugnavo, sotto molteplici profili, sia il sequestro, che le sanzioni. Il Tribunale di Ravenna respingeva le mie impugnazioni e confermava i decreti di convalida dei sequestri emessi dalla Procura: contro il provvedimento del Tribunale proponevo ricorso in Cassazione, che con sentenza n. 32084/2013, accogliendo tutti i nostri motivi, annullava la decisione del Tribunale e ordinava l’immediata restituzione di tutti i gli hard disk e i cd sequestrati. La questione più interessante di questa sentenza può essere sintetizzata nel nuovo principio secondo il quale i file musicali e i cd sequestrati (in caso di vizi del sequestro impugnato), devono essere restituiti immediatamente, perché gli stessi non possono essere considerati come beni intrinsecamente illeciti e o pericolosi e, come tali, possono essere oggetto di confisca soltanto dopo una condanna definitiva. Con separato ricorso riuscivo anche ad ottenere l’annullamento da parte del Ministero degli Interni (Ufficio Territoriale del Governo) delle due spropositate sanzioni, dimostrando la legittimità del possesso di tutti i supporti sequestrati in quanto copia lavoro. Ora manca soltanto il processo penale. Il consiglio che posso dare ai dj, in tali ipotesi, è quello di non rassegnarsi mai e di rivolgersi sempre ad un legale del settore”.

Per l'avvocato Giorgio Tramacere invece l’introduzione in Italia della copia lavoro è stata una scelta necessaria per il bene della musica in generale. “Il fatto di poter utilizzare con una semplice licenza le riproduzioni fonografiche di composizioni musicali altrui ai fini di uso in pubblico “copie-lavoro” senza chiedere il permesso agli aventi diritto, è stata sicuramente una conquista. Per chiarire meglio la materia si pensi che oggi ogni dj, seppur fornito di un consistente materiale discografico originale, riversa sempre nel proprio hard disk o su altro supporto digitale la propria collezione di dischi, per avere a disposizione durante le serate ogni genere di musica. Il dj, a differenza del privato, non gode della possibilità di effettuare una copia privata, proprio perché l’attività di duplicazione dei brani effettuata da un dj non è mai ad uso personale, ma per uso professionale. Per copia privata si intende quel beneficio riconosciuto dalla legge al privato di poter riprodurre (copiare) lecitamente (per uso personale) un disco originale su un supporto vergine (cd, chiavette usb, hard disk ecc.) senza richiedere il permesso preventivo agli aventi diritto (autori, produttori e artisti). Per i dj tale possibilità non è prevista, considerato che la loro copia non è mai riversata ad uso personale, ma ad uso professionale. Per ovviare a questa lacuna normativa, la Siae ha firmato un accordo con le principali associazioni dei Disc Jockey che riconosce anche al dj la possibilità di poter riversare, per uso professionale, i propri dischi originali su supporti vergini o memorie digitali, a fronte di una licenza che prevede il pagamento di un quantum ripartito in tre fasce a seconda del numero dei brani duplicati. Prima di questo accordo il dj era tenuto a conservare i supporti originali con bollino Siae (cd o vinili) e presentarli ai verbalizzanti accertatori dopo il controllo. Con l’avvento delle piattaforme digitali (iTunes ecc), il concetto di possedere i supporti originali non ha più avuto senso. Pertanto, la nuova licenza ha permesso ai dj di effettuare lecitamente le proprie copie ad uso lavoro. E’ bene chiarire che se il dj “suona” solo supporti originali, non avrà alcun obbligo di licenza e di versamento alla Siae (perché appunto utilizza i dischi originali). L’obbligo di versamento sorge soltanto ed esclusivamente in caso di duplicazione su una memoria digitale o su un cd vergine. Importante è chiarire che la licenza per i dj sulla copia lavoro permette agli stessi di utilizzare in pubblico le copie effettuate sia da fonogrammi originali, regolarmente acquistati, che da files legalmente scaricati. Ciò vuol dire che il dj deve sempre avere o l’originale del supporto comperato o la prova documentale che legittima l’acquisto on line del file caricato nella propria memoria digitale. Comunque, per essere in regola è necessario, oltre ad essere possessore della licenza e aver assolto al pagamento della stessa, registrarsi alla Siae, ottenere la password di accesso alla propria pagina personale e caricare il database di contenuto dei file o dei cd (o vinili) originali di proprietà, oggetto della copia di lavoro. Inoltre, è necessario mantenere aggiornato, sul portale della Siae, il proprio catalogo online delle opere dallo stesso riprodotte. Questa forse è l’operazione più noiosa, ma essenziale. Attenzione perché non aver caricato i brani nel database personale equivale a non avere la licenza e quindi ad essere soggetti a sanzioni. E’ buona norma, inoltre, stampare il database e portarlo sempre con sé. Questo, sia per permettere ai titolari di pubblici esercizi di verificare che il dj sia munito della licenza di Siae 'Copie Lavoro', che soprattutto per evitare, in caso di verifiche, sanzioni e sequestri proprio come è successo ai due dj svizzeri”.

Riccardo Sada

TAG: AVVOCATO,GIORGIO TRAMACERE,DJ SVIZZERI

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