pubblici esercizi
22 Novembre 2016Dal 14 settembre è operativa la legge 166/2016 tendente al contrasto “degli sprechi alimentari” che difatti disciplina la donazione di prodotti alimentari e farmaceutici per fini di solidarietà sociale. Nella pratica si tratta di prodotti scartati per ragioni estetiche o commerciali, ma ancora commestibili; invenduti per carenza di domanda o a causa di danni da eventi meteorologici; non idonei per alterazioni di imballaggio; ritirati perché non conformi; ecc. Più snella anche la procedura fiscale-amministrativa, soprattutto per i prodotti deperibili e di costo inferiore ai 15.000 euro mensili.
Come funziona?
Gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari che possono ritirarle per destinarle in forma gratuita, prioritariamente agli indigenti. Quelle non idonee al consumo umano possono essere cedute per l’alimentazione di animali o per autocompostaggio. I soggetti donatari sono in genere Enti Pubblici o privati, Onlus, etc creati per il perseguimento di finalità di solidarietà e mutualità. La norma vale anche per i medicinali non ancora scaduti, esclusi quelli da conservare in frigo a temperature controllate o contenenti sostanze stupefacenti ovvero farmaci dispensabili solo in Ospedali. Oltre ai prodotti alimentari e farmaceutici, la legge apre anche ad “altri prodotti” da individuarsi con apposito Decreto del MEF.
Aspetti fiscali
Iva Le cessioni dei beni in parola sono esenti da iva ex. art. 10, comma 1, n. 12) del Dpr 633/72. Al fine di vincere la presunzione di cessione ai fini Iva, il cedente/donante deve inviare entro la fine del mese e solo per ammontare superiore a 15.000 euro (aumentato dal 2016; prima era 5.164,57), un’apposita comunicazione in modalità telematica (novità di questa legge) agli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria o alla GdF competente con indicazione di:
In caso di beni deperibili (alimenti), non c’è obbligo di tale comunicazione. Entro il 13 novembre l’Agenzia Entrate emetterà il provvedimento che definirà meglio i termini e le modalità per l’invio della comunicazione telematica. Nelle more, vale l’invio della raccomandata a/r, secondo la procedura già conosciuta. Imposte sul Reddito Per il cedente, in base all’art. 13 de D. Lgs. 460/97 non costituisce ricavo la cessione di tali beni in quanto “non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”. A tal fine è necessario che per ogni cessione sia predisposto un ddt (o documento similare) progressivamente numerato, da cui emergano data, estremi del cedente e cessionario; eventuale trasportatore; qualità, quantità o peso dei beni ceduti. Il donatario-ricevente dovrà invece emettere una dichiarazione trimestrale di utilizzo di questi beni, da conservare agli atti del cedente, con indicati gli estremi di ogni documento di cessione e con l’impegno ad utilizzare i beni ricevuti per fini di solidarietà e senza scopo di lucro. I Comuni potranno prevedere anche una riduzione della Tari per i cedenti, in base ai prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
Considerazioni
Speriamo che questa legge, anche con lo snellimento procedurale, possa stimolare sempre più gli operatori nella lotta agli sprechi alimentari per beni che invece di essere considerati “preziosi rifiuti” possono costituire ancora un vitale aiuto per bisognosi o persone in situazioni di difficoltà.
Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria.
Studio Walter Pugliese tel. 02/87380518 fax 02/87380630 info@studiowpugliese.it
Sprechi alimentari, tutte le novità legislative per i pubblici esercizi
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A cura di Matteo Cioffi
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