pubblici esercizi
19 Giugno 2017Come definitivamente chiarito dalla Circolare 2014 dell’Agenzia delle Entrate: “Sale Giochi e Biliardi”, gli esercenti che gestiscono slot nei propri locali devono adeguarsi a una serie di adempimenti contrattuali, amministrativi e contabili per non incorrere in sanzioni o contenziosi tributari. In primis, effettuare preliminarmente l’iscrizione annuale all’Albo RIES (elenco degli operatori di raccolta di giochi pubblici), tenuto presso le sedi territoriali dell’Agenzia dei Monopoli. Oltre a sottoscrivere un contratto con il concessionario di rete prescelto, tramite il proprio gestore di riferimento, una volta concordato, con lo stesso fornitore di slot, le rispettive quote di compenso per la collaborazione alla raccolta prestata, in genere in misura percentuale sul residuo della raccolta (cioè la differenza fra somme giocate meno vincite erogate, prelievo erariale e canoni concessori) oppure direttamente sulle somme giocate, da indicarsi in apposito accordo commerciale. Devono poi rilevare, nei propri registri contabili, i proventi della collaborazione, sulla base dei rendiconti forniti periodicamente dal concessionario, sempre attraverso il gestore o mediante accesso ai portali messi a disposizione dai concessionari, sulla base delle ripartizioni di compensi concordate, secondo il principio della competenza economica e nell’ambito della esenzione da Iva (ex art. 10, comma 1, nn. 6 e 9 del D.P.R. 633/72). Come precisato dalla circolare, le ricevute o distinte sottoscritte all’atto dei periodici “scassettamenti” degli apparecchi, forniscono prova della movimentazione finanziaria intercorsa tra gestore ed esercente ma non avranno valenza fiscale. Si consiglia in ogni caso di conservare detti documenti in caso di possibili contestazioni o contenziosi, e di utilizzare gli stessi ai fini contabili in mancanza di ricezione dei rendiconti. Infine, devono effettuare il conteggio del pro-rata iva in relazione alla percentuale dei ricavi derivanti da operazioni esenti rispetto al totale proventi del locale, salvo che la quota di compensi derivati dalla gestione delle slot non risulti di importo non significativo tale da determinare l’attività di carattere accessorio e residuale, con un “uso estremamente limitato di beni o di servizi per i quali l’Iva è dovuta” (CFR sentenza 29 aprile 2004 della Corte di Giustizia Europea relativa alla Causa C-77/01). Se vengono poi riconosciuti dai gestori ulteriori sovvenzioni o premi rispetto alla quota di ripartizione di compensi inizialmente concordata, quale prassi del settore richiamata anche dalla Circolare soprarichiamata “per evidenti ragioni di carattere commerciale finalizzate alla fidelizzazione dei rapporti”, dette variazioni dovranno essere prontamente comunicate dal gestore al concessionario per il corretto adeguamento della rendicontazione anche ai fini del riconoscimento dell’esenzione da iva di tali bonus. Sempre ai fini dell’esenzione, la somma dei compensi ripartiti tra i terzi incaricati, comprensivi degli eventuali bonus, non potrà eccedere l’importo totale del residuo della raccolta presso il locale. Se invece il gestore riconosce all’esercente un corrispettivo correlato ad una diversa prestazione di servizi al di fuori del rapporto concessorio (quale ad esempio una prestazione pubblicitaria o di abbinamento commerciale dei loghi del gestore presso il locale, o la mera messa a disposizione di spazi all’interno del locale senza alcuna ulteriore attività di raccolta), tale provento esulerà dal compenso della raccolta, sarà assoggettato ad Iva e rientrerà tra le altre voci di ricavo dell’esercente (previa emissione di relativa fattura) e tra i costi del gestore (da riscontare in caso di contratti pluriennali). Infine, ove l’esercente dovesse richiedere ed ottenere dal proprio gestore convenzionato, anticipazioni finanziarie su futuri proventi di raccolta (prassi anche in questo caso riconosciuta dall’ordinamento per importi percentualmente non rilevanti correlati a relazioni commerciali in regime di esclusiva), le somme concesse non intaccheranno il conto economico dell’esercente che la rileverà tra i propri debiti, con progressiva restituzione al gestore nel corso della collaborazione di raccolta, con contestuale rilevazione dei proventi in conto economico.
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