pubblici esercizi
23 Gennaio 2018Dal 9 settembre si possono usare cumulativamente fino ad 8 buoni pasto e in molte tipologie in più di esercizi convenzionati! Quale la novità verrebbe da dire, dato che comunque fare la spesa al supermercato con i buoni pasto era usanza già nota anche a chi doveva controllare. Il decreto 122/2017 è intervenuto risolvendo il problema?
IL BUONO PASTO IN SINTESI
Per andare incontro ai datori di lavoro non dotati di mensa o prestazioni similari alternative, negli anni, si è incentivato l’uso dei buoni pasto con la loro detassazione al fine di evitare che il dipendente perda tempo e produttività nell’allontanarsi dal posto di lavoro per consumare il pasto. Va premesso che per il datore di lavoro la concessione del buono pasto non è un obbligo! Esso va considerato alla stregua di un benefit; deve interessare la generalità dei dipendenti (anche part time) o categorie omogenee di essi e va specificato anche nel contratto di assunzione. Il buono pasto non è cedibile, né commercializzabile né convertibile in denaro. Va usato per il suo valore facciale nel senso che non permette la restituzione di resto in denaro per acquisti di importo inferiori (es. per pagare solo la colazione chiedendo la restituzione della differenza in denaro). Inoltre non può essere utilizzato per ricevere prestazioni diverse da quelle per cui è attribuito. I buoni vanno distribuiti in base alle giornate di presenza effettiva al lavoro, anche se festiva o anche se l’orario di lavoro non contempla la pausa pranzo. In definitiva il buono pasto conviene a tutti:
– al dipendente perché può comprare il pasto con l’esenzione fiscale e contributiva fino a 5, 29 euro o 7 euro se in formato elettronico. Se il buono è di valore superiore, l’eccedenza costituisce retribuzione tassabile;
– al datore di lavoro perché il costo sostenuto per i buoni pasto è interamente deducibile dal reddito e l’iva al 4% è detraibile;
– alla società emittente i buoni, che cura la gestione del buono, guadagnando nell’intermediazione e favorendo i consumi.
COSA È CAMBIATO DAL 9 SETTEMBRE 2017
Dal 9 settembre è soppresso il riferimento alle modalità di utilizzo che in precedenza doveva avvenire durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva. Questa novità, consente quindi l’utilizzo in qualsiasi giorno dell’anno, anche dopo alcuni mesi dal ricevimento (anche nell’anno successivo se i buoni non scadono prima). Inoltre la facoltà di usarne fino ad otto cumulativamente, innalza l’ammontare non soggetto a tassazione né a contribuzione previdenziale (si auspica una conferma dell’Amministrazione Finanziaria in merito) che passa a:
– 42,32 euro in caso di buoni cartacei;
– 56,00 euro in caso di buoni elettronici.
L’altra grande novità è l’ampliamento degli esercizi convenzionati presso i quali spenderli, che involgono diverse nuove attività quali:
La nuova platea è molto ampia e copre ormai moltissimi settori (si pensi agli spacci aziendali; ai mercati agricoli; agli ittiturismi; etc). In sostanza il legislatore ha riconosciuto il valore del buono pasto anche come strumento catalizzatore dei consumi oltreché di welfare aziendale, per un business che sviluppa circa 3 miliardi di euro e che interessa 80 mila aziende che concedono a 2,5 milioni di lavoratori i buoni pasto da usare in circa 120.000 esercizi.
Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria.
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