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23 Maggio 2018
Arrivano le regole di coltivazione nell'ambito del florovivaismo della canapa, che individuano i settori produttivi in cui può essere impiegata: dall'alimentazione alla cosmesi, dall'industria e artigianato al settore energetico, fino alle attività didattiche e di ricerca industriale.
Il Ministero delle politiche agricole ha pubblicato sul suo sito la circolare riguardante le disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa della varietà Cannabis Sativa. L'obiettivo è di chiarire le regole di attuazione dalla legge 2 dicembre 2016 entrata in vigore il 14 gennaio 2017. La circolare ribadisce che la coltivazione della canapa è consentita senza necessità di autorizzazione, che viene richiesta invece se la pianta ha un tasso THC di oltre lo 0,2% come previsto da regolamento europeo. Qualora la percentuale risulti superiore ma entro il limite dello 0,6% l'agricoltore non ha alcuna responsabilità; in caso venga accertato un tasso superiore allo 0,6% l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa.
"Si tratta di un provvedimento necessario per chiarire i possibili usi della canapa coltivata nell'ambito del florovivaismo in modo da attuare pienamente una buona legge e precisarne il suo campo di applicazione - dichiara il vice ministro Andrea Olivero - in questo modo agevoliamo anche l'attività di controllo e repressione da parte degli organi preposti".
Nella circolare sono riportate anche le regole di coltivazione nell'ambito del settore florovivaistico, a partire dal fatto che la riproduzione di piante di canapa è consentita esclusivamente da seme certificato; e poi non è permessa la riproduzione per via agamica di materiale destinato alla produzione per poi essere venduto; il vivaista deve conservare il cartellino della semente certificata e la relativa documentazione di acquisto per un periodo non inferiore a 12 mesi; la vendita delle piante a scopo ornamentale è consentita senza autorizzazione; le importazioni a fini commerciali di piante di canapa da altri paesi non rientrano nell'ambito di applicazione della legge e, in ogni caso, devono rispettare la normativa dell'Unione europea e nazionale vigente in materia.
Con specifico riguardo alle infiorescenze della canapa, la circolare precisa che rientrano nell'ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché derivino da una delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle specie di piante agricole, il cui contenuto di THC non superi i livelli stabiliti dalla normativa. La legge 242, ricorda infine il Ministero, riguarda la disciplina della coltivazione e della trasformazione della canapa; l'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati provenienti da filiere locali; lo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale; la produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori; la realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.
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