16 Aprile 2019
Dal 29 ottobre il Fisco può controllare le compensazioni di crediti ritenute a rischio. Chi utilizza il mod.F24 in compensazione per pagare le tasse, dovrà superare i controlli dell’Agenzia Entrate.
DI COSA SI TRATTA
Al fine di contrastare l’abuso frequente di compensazioni di crediti inesistenti, la Legge di Bilancio 2018 ha previsto che Tasse: stop ai furbetti del mod. F24-bancomat l’Agenzia delle Entrate possa sospendere fino a 30 giorni, il pagamento dei modelli F24 contenenti compensazioni, relativi a contribuenti “a rischio”.
Una volta operato il controllo:
• se il credito risulta esistente ed utilizzabile, si dà seguìto al pagamento; l’esecuzione avviene comunque, in assenza di blocco, allo spirare di 30 giorni;
• in caso contrario, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Ove il credito è inesistente oppure non è utilizzabile (in quanto non ancora maturato), la ripetizione del pagamento successiva alla scadenza prevista, dovrà essere accompagnata dal ravvedimento.
IL PROVVEDIMENTO N. 195385
Gli aspetti operativi sono stati dettagliati nel provvedimento N. 195385 del 28 agosto scorso nel quale oltre a stabilire la data di decorrenza dei controlli dal 29 ottobre:
• vengono individuati i criteri per selezionare i modelli F24 “a rischio”;
• viene definita la procedura per sospenderne l’esecuzione, ai fini del controllo dell’utilizzo del credito.
I CRITERI SELETTIVI
I modelli F24 a rischio vengono selezionati con criteri riferiti:
• alla tipologia dei debiti e crediti oggetto della delega;
• alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
• ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o presso altri Enti
Pubblici, relativi ai soggetti indicati nel modello F24;
• ad analoghe compensazioni operate in precedenza;
• al pagamento di debiti iscritti a ruolo, ricordando che il DL 78/2010 preclude la compensazione orizzontale a tutti i soggetti passivi IVA che hanno debiti iscritti a ruolo (o da accertamenti esecutivi) per imposte erariali (es. IRPEF, IRES, IVA) e relativi interessi ed accessori, di importo superiore a 1.500 euro e per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
La compensazione potrà essere bloccata se risultano precedenti fiscali o penali, su illeciti tributari specie se riguardanti l’indebita compensazione.
Non fanno scattare il divieto in parola, ancorché iscritti a ruolo:
• i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata);
• i premi INAIL;
• i tributi locali (IMU, TARES);
• le agevolazioni erogate a qualsiasi titolo sotto forma di credito di imposta;
• le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada).
LA PROCEDURA DI SOSPENSIONE
La sospensione del mod. F24, che non può protrarsi per più di 30 giorni e avviene comunque per il suo intero ammontare, viene comunicata al soggetto che ha presentato il modello F24 (contribuente o intermediario), il quale può produrre informazioni utili a difesa del suo comportamento ovvero può anche decidere di annullare il modello F24 mediante l’apposita procedura telematica.Ove la compensazione non si perfezioni, lo scarto viene comunicato indicandone la motivazione e il pagamento si dà per non eseguito (potranno esserci le sanzioni per tardivo versamento).
CONSIGLI PRATICI
Ricordando che la compensazione dei crediti deve avvenire obbligatoriamente a mezzo Entratel o Fisconline, dato che non si possono usare utilizzati i servizi di “home banking” e di “remote banking” messi a disposizione dalle banche, dalle Poste e altri soggetti, consigliamo di:
• non effettuare compensazioni a ridosso del termine di scadenza, specie se ricorrono i profili di rischio su citati;
• utilizzare eventuali crediti in compensazione con il pagamento di tributi che possano essere ravvedibili (quindi, ad es. no contributi previdenziali!);
• nel caso di crediti inferiori al debito totale da pagare, utilizzare due modelli F24, di cui uno “a zero” e uno con saldo a debito;
• prestare attenzione all’utilizzo di crediti nei casi di definizioni che comportino, per la loro validità, il pagamento delle somme dovute entro un termine inferiore ai 30 giorni (es: accertamento con adesione). In chiusura, ricordiamo che anche ove la compensazione è correttamente perfezionata, resta sempre impregiudicato il successivo potere di controllo sul credito compensato.
Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria.
Studio Walter Pugliese
tel. 02/36755000
fax 02/83428751
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